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L’oggettiva difficoltà a reperire la documentazione esonera il contribuente dall’onere probatorio negli accertamenti bancari

Confermando parzialmente la sentenza dei giudici di prime cure, che avevano accolto l’appello del contribuente per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento nella parte in cui ricostruisce i redditi sulla base dei movimenti finanziari non documentati, stanti le “gravi difficoltà a reperire la documentazione bancaria risalente ad operazioni di oltre cinque anni essendo la stessa non più disponibile presso gli istituti di credito che dette operazioni avevano effettuato anche per il fatto che le numerose fusioni e incorporazioni avvenute con accorpamenti dei vari uffici hanno determinato conclamate e oggettive difficoltà organizzative di detti istituti”.

 

sentenza-ctr-venezia-10-04-2017-n-481