Ha efficacia retroattiva la modifica della rendita catastale conseguente all’errore dell’ufficio
Cass. civ. sez. V, 13 giugno 2024, n. 16510
In tema di ICI/IMU la regola generale prevista dall’articolo 5, comma 2. del previgente D. Lgs. 504/1992 secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche di fatto compiuti dall’ufficio nell’accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell’immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita catastale.