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Fatture fittizie: il proscioglimento penale va valutato dal giudice tributario


Il giudice tributario non può escludere, nel caso di presunti reati relativamente all’utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti, l’efficacia delle sentenze penali di proscioglimento nel processo dovendo, per contro, effettuare una valutazione preventiva in base agli ulteriori risultati istruttori, anche di natura presuntiva. Con sentenza 5 luglio 2018, n. 17619, la Suprema Corte ha stabilito che, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, il giudice deve sempre effettuare un adeguato apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio.

Cassazione, 5 luglio 2018, n. 17619

 

 

Fonte: Il Sole 24 Ore

 

La Cassazione ribadisce il “doppio binario” tra giustizia penale e tributaria

La sentenza di proscioglimento emessa dal giudice in ambito penale non è, di per sé, idonea a determinare l’accoglimento del ricorso tributario. Il giudice tributario dovrà invece effettuare un’autonoma valutazione dei fatti di causa e motivare il suo convincimento.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza 27 marzo 2015, n. 6211, con la quale è stato ribadito il principio generale di reciproca autonomia fra il processo penale e il processo tributario (teoria doppio binario).