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Ingegnere dipendente e lavoratore autonomo: escluso da Inarcassa, deve versare alla gestione separata Inps

Egregio dott. Dalle Carbonare, da sempre il mio reddito principale deriva  dal lavoro dipendente, ma svolgo anche attività di libero professionista con partita IVA. Nelle fatture emesse ho sempre inserito e versato il contributo integrativo ad Inarcassa, ma non ho mai versato contributi all’INPS. Quest’ultimo ente oggi mi richiede il versamento dei contributi alla gestione separata per l’anno 2010 e 2011, maggiorati di interessi e sanzioni. Mi viene riferito che la legislazione non è chiara e che comunque, pagando i contributi quale dipendente, un ulteriore versamento costituirebbe una duplicazione.

Buongiorno ingegnere, la questione che lei mi rappresenta è, ahimè, comune a molti suoi colleghi e, purtroppo, abbastanza chiara dal punto di vista normativo e regolamentare. Il suo è il caso dell’iscritto all’Ordine degli ingegneri detentore di posizione Iva che svolge anche attività di lavoro autonomo e, per tale motivo, iscritto alla gestione dipendenti dell’Inps. L’assoggettamento a tale forma di previdenza obbligatoria comporta l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa (art. 7.2 del regolamento), relativamente alla quale lei è tenuto a versare solo il contributo integrativo. La legge L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha riformato il sistema pensionistico introducendo la c.d. Gestione Separata presso l’Inps, alla quale devono obbligatoriamente iscriversi le categorie di lavoratori che, fino all’entrata in vigore della norma (1 gennaio 1996), erano escluse da qualsiasi forma contributiva. A tale gestione devono iscriversi tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per le quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale e quelli che, pur avendo una cassa previdenziale, ne siano esclusi per regolamento. E’ proprio il caso degli ingegneri che, contemporaneamente all’attività professionale, svolgono anche attività di lavoro dipendente: esclusi da Inarcassa per regolamento, devono iscriversi e versare i contributi alla gestione separata dell’Inps. Se risponde al vero che lei verserà i contributi a due gestioni contributive differenti, non altrettanto corretta è l’affermazione che i contributi sono pagati due volte, poiché sul reddito professionale gravano solo i contributi da versare alla gestione separata.

Resta al 27% il contributo alla gestione separata – Conversione D.L. n. 192/2014 (“Milleproroghe”)

Non si applica nel 2015 l’aumento al 30% dei contributi per i professionisti “senza cassa”, iscritti alla Gestione separata INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati. La misura della contribuzione dovuta rimane, pertanto, confermata in misura pari al 27%.

Alternatività tra Inarcassa e gestione separata

Treviso, 16 settembre 2004

OGGETTO: quesito alternatività Inarcassa e gestione separata.

Nel corso dell’incontro del 7 luglio u.s. il Vostro iscritto mi pose un
quesito in merito all’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS da parte di un
architetto iscritto all’Albo ma non ad Inarcassa in quanto, oltre allo svolgimento della
libera professione, svolge anche prestazioni di lavoro dipendente.
Argomentava il Vostro iscritto che l’obbligo di iscrizione alla gestione
separata INPS grava sui lavoratori autonomi per i quali non è stata istituita apposita
cassa di previdenza. A parere dello stesso, pertanto, non sussisterebbe la necessità di
versamento di contributi per le prestazioni di lavoro autonomo da lui effettuate in
qualità di architetto, essendo la cassa di previdenza per gli architetti regolarmente
operante.
La cosa non mi trovò d’accordo in quanto, a mio parere, il principio di
base vigente in materia contributiva è che ogni reddito di lavoro autonomo deve
essere assoggettato a contribuzione. L’obbligo di iscrizione alla gestione separata ha,
a mio avviso, natura residuale, gravando su qualsiasi prestatore di lavoro autonomo
che, per qualsivoglia motivo non sia iscritto o iscrivibile ad altra forma contributiva.
Il Vostro iscritto, non iscrivibile ad Inarcassa in quanto lavoratore
dipendente, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
A sostegno di tale tesi si veda la sentenza emessa dalla Pretura di
Torino (n. 5891/98), chiamata a decidere sul ricorso proposto da un architetto
iscritto nell’albo degli architetti di Torino, esercente, oltre all’attività libero
professionale, anche l’attività di insegnante in un istituto pubblico. L’architetto,
vistasi negata l’iscrizione ad Inarcassa (art. 3 L. 179/58, come sostituito dall’art. 2 L.
1046/71) lamentava la legittimità della norma che impone l’obbligo di iscrizione (ex
art. 2/26 L. 335/95) alla Gestione separata istituita presso l’INPS, chiedendo la
rimessione della questione alla Corte Costituzionale ai fini della pronuncia di
illegittimità.
La Pretura, con sentenza ben argomentata, dopo aver fatto notare che
“nel quadro normativo attuale, il ricorrente (e come lui gli architetti ed ingegneri
che esercitano in via abituale, ma non esclusiva, attività di lavoro autonomo) è
tenuto, in forza dell’art. 2, co. 26, L. 335/95, all’iscrizione alla Gestione separata
istituita presso l’INPS, in base al principio che ogni attività di lavoro autonomo è
sottoposta all’obbligo di assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
ancorché svolta in parallelo ad attività in forza dell’art. 1, co. 2, D. Lgs. 103/96” ,
rigettava le eccezioni sollevate dall’architetto affermandone l’infondatezza, sancendo
la legittimità dell’obbligo, gravante sullo stesso, di iscrizione alla gestione separata
dell’INPS e al versamento del contributo integrativo ad Inarcassa.
Per quanto sopra esposto ritengo di confermare quanto già esposto
all’architetto nel corso del nostro incontro.
Distinti saluti.
Dott. Paolo Dalle Carbonare