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Come si verifica la tempestiva formazione nel 2020 dell’atto notificato nel 2021 ex Dl 34/2020?

Il comma 1 dell’articolo 157 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio”) ha previsto che gli atti per quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, devono essere emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza.

In assenza di una data o marca temporale nell’atto notificato, com’è verificabile la tempestiva formazione dell’atto?

Si ritiene posa essere condivisibile che l’avviso di accertamento venga ad esistenza con la sua sottoscrizione da parte di soggetto dotato dei prescritti poteri, prima della quale è tanquam non esset.

La data di formazione dell’atto coincide, quindi, con quella della firma apposta sul file notificato in formato digitale al contribuente.

Si ritiene che, in presenza di firma digitale apposta oltre il 31.12.2020, l’atto debba ritenersi formato oltre il periodo di decadenza e pertanto radicalmente invalido