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Nuovi forfettari con ricavi o compensi inferiori a 65 mila euro

Come da tempo preannunciato, dal 2019 è aumentato a 65 mila euro il limite per poter aderire al regime forfettario, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva del 15% al posto di Irpef, addizionali e Irap. I nuovi forfettari emetteranno fattura senza applicazione dell’Iva e non potranno detrarsi l’imposta pagata sugli acquisti. Ulteriori agevolazioni riservate a chi aderisce al regime forfettario sono l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica e la non obbligatorietà di tenuta delle scritture contabili.

Possono aderire al regime le persone fisiche esercenti attività d’impresa o arti e professioni che nel 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi nel 2018 inferiori a 65 mila euro. Rispetto alla disciplina precedentemente in vigore, non è più rilevante, ai fini dell’accesso al regime, che la persona fisica abbia avuto personale dipendente sostenendo una spesa superiore a 5 mila euro, che abbia utilizzato beni strumentali oltre 20 mila euro, o che abbia percepito redditi di lavoro dipendente oltre 30 mila euro.

Non potranno aderire al regime forfettario i soggetti che detengono partecipazioni in società di persone, associazioni o partecipino ad imprese familiari e coloro che controllano una Srl o una associazione in partecipazione che svolga una attività riconducibile a quella svolta dalla persona fisica in regime forfettario. Sono altresì esclusi dal regime i soggetti che svolgono l’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo nei confronti del proprio datore di lavoro o di colui che lo è stato nei due periodi di imposta precedenti.

Il regime forfettario è il regime naturale per tutti i soggetti che nel 2018 abbiano conseguito ricavi o compensi inferiori a 65 mila euro, indipendentemente dal regime sinora applicato.

L’accesso al regime prevede che, sin dalla prima fattura del 2019, il contribuente annoti in fattura la descrizione «Prestazione non soggetta a Iva legge 190/2014 – regime forfettario».

Imposta al 5% per i primi cinque anni di attività dei forfetari

Venuta meno la possibilità di avviare una nuova attività con il regime dei minimi (continuano, invece, a goderne fino alla scadenza naturale i soggetti che si trovano già nel regime), dal 2016, le nuove partite IVA potranno essere assoggettate solo al regime forfettario.

Le nuove ditte individuali ed i professionisti che inizieranno l’attività nel 2016 potranno aderire al regime di forfait, che prevede la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dal 15% al 5% per i primi cinque anni di attività (non è invece più prevista la possibilità di proseguire fino al trentacinquesimo anno di età).

Limiti di accesso al regime forfettario con aliquota ridotta al 5%:

  • Ricavi al di sotto dei valori soglia recentemente rivisti, che vanno da 15 mila a 50 mila euro, secondo le categorie.
  • Spese di lavoro dipendente e assimilato non superiori a 5mila euro.
  • Beni strumentali non superiori a 20mila euro, al lordo degli ammortamenti.
  • Redditi di lavoro dipendente o assimilato, posseduti dal professionista/imprenditore, in aggiunta al reddito forfettario dichiarato, non superiori a 30mila euro.
  • Non aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  • l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
  • in caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quell’attività sulla base della classificazione Ateco.