Non è responsabile delle fatture false il cessionario di buona fede
Il cessionario di buona fede non può essere ritenuto responsabile della falsità delle fatture in mancanza di prove atte a dimostrare che fosse a conoscenza dell’illecito. L’onere della prova incombe sull’Amministrazione finanziaria.
E’ quanto previsto nella sentenza 2218/65/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale lombarda.