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Non è responsabile delle fatture false il cessionario di buona fede

Il cessionario di buona fede non può essere ritenuto responsabile della falsità delle fatture in mancanza di prove atte a dimostrare che fosse a conoscenza dell’illecito. L’onere della prova incombe sull’Amministrazione finanziaria.

E’ quanto previsto nella sentenza 2218/65/2015 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale lombarda.

CTR Lombardia, sentenza 14 maggio 2015, n. 2218