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Vademecum rottamazione delle cartelle di pagamento

Con il decreto legge 193/2016 è stata introdotta la possibilità di definizione agevolata dei ruoli affidati agli agenti della riscossione tra il giorno 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2016: i soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione potranno evitare il pagamento delle sanzioni, degli interessi di mora, oltre a sanzioni e somme aggiuntive relative ai contributi previdenziali, pagando il residuo in unica soluzione o ratealmente, con un massimo di 5 rate, tre delle quali scadenti nel 2017 e due nel 2018..

Il contribuente dovrà pertanto versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, oltre a quelle maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio su capitela ed interessi, il rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Per dar corso alla definizione, il debitore dovrà manifesta all’agente della riscossione la volontà di avvalersene, dichiarandolo attraverso un modulo predisposto da Equitalia entro il 31 marzo 2017. Nel modello dovrà essere indicato  il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e l’eventuale pendenza di giudizi vertenti sui carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciarvi. Fino al 31 marzo 2017 la dichiarazione, eventualmente presentata, potrà essere integrata.

La definizione agevolata può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo o affidato.

Entro il 31 maggio 2017, Equitalia comunicherà ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e quello delle singole rate e la loro scadenza. Le scadenze del 2017 sono previste per i mesi di lugliosettembre novembre, nel 2018 i versamenti dovranno essere effettuati in aprile settembre.

Per i carichi affidati nel 2016 per i quali non sia ancora stata notificata la cartella, Equitalia informerà il debitore entro il mese di febbraio 2017, con posta ordinaria.
Il mancato o insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una rata dilazionata determina l’inefficacia della definizione. I versamenti eventualmente già effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. L’agente della riscossione potrà proseguire l’attività di recupero ed pagamento non potrà essere rateizzato.
La presentazione della dichiarazione di definizione sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di tale dichiarazione.
Il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato con domiciliazione in conto corrente, bollettini precompilati predisposti dall’agente della riscossione o presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
La definizione può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di dilazione, le somme dovute a condizione di aver adempiuto a tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Ai fini della determinazione delle somme dovute, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzione, interessi di dilazione, interessi di mora, sanzioni e somme aggiuntive. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere.
Restano esclusi dalla definizione:
1) le risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali, contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero e dell’IVA riscossa all’importazione);
2) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
3) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
4) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
5) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.
Possono essere definite anche le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada, limitatamente agli interessi. In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore.
La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.

Legittima l’iscrizione di ipoteca di Equitalia sull’unica abitazione

E’ legittima l’iscrizione di ipoteca da parte di Equitalia sull’unico immobile del contribuente, benché si tratti della casa di abitazione. E’ quanto emerge dalla sentenza della CTP di Reggio Emilia del 12 agosto 2015, n. 340/03/2015, dalla quale emerge che ad essere inibita è solo l’espropriazione dell’unica abitazione di residenza e non l’iscrizione della misura cautelare. Equitalia, in altri termini, ben potrà iscrivere ipoteca sul bene al fine di tutelare il suo diritto alla riscossione del credito superiore a 20 mila Euro (limite introdotto con D.L. 16/2012), ma non potrà procedere alla vendita all’asta in quanto ciò è precluso dal D.l. 69/2013. La norma prevede infatti solo il divieto di espropriazione forzata dell’abitazione del contribuente e non la conservazione del bene ai fini di garantire il credito erariale.

CTP Reggio Emilia, sentenza 12.08.2015, n. 340

 

La Commissione Tributaria può sospendere l’ipoteca iscritta sulla prima casa del contribuente

Il giudice tributario può sospendere l’ipoteca iscritta sulla prima casa del contribuente moroso.

E’ quanto stabilito dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia con ordinanza 73/3/2015.

La Ctp ha rilevato che l’articolo 77 del Dpr 602/1973 consente all’agente della riscossione di iscrivere ipoteca solo per assicurare la tutela del credito da riscuotere, purché l’importo complessivo per cui procede non sia inferiore complessivamente a 20mila euro.

Per l’articolo 76 dello stesso decreto, non può tuttavia dar corso all’espropriazione, se l’unico immobile del debitore è adibito a uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente: il giudice emiliano ha evidenziato che, trattandosi dell’unica abitazione del ricorrente, la condotta di Equitalia poteva cagionare un danno grave e irreparabile. Pertanto gli effetti dell’atto dovevano essere immediatamente sospesi e la Ctp ha inibito l’agente della riscossione di dar corso alla procedura espropriativa indicata nell’atto impugnato.

CTP Reggio Emilia, ordinanza 73.3.2015