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La dichiarazione dei redditi è emendabile anche in sede contenziosa

Cassazione, V sezione tributaria, 28.11.2014, n. 4049/15 (depositata 27.02.2015)

Il contribuente può correggere la dichiarazione dei redditi presentata anche in sede di impugnazione dell’atto impoesattivo comunicato dall’Ente impositore.

Lo ha stabilito la sezione tributaria della corte di Cassazione, con sentenza 4049 pronunciata il 28 novembre 2014 e depositata il 27 febbraio 2015.

Il caso riguardava un errore commesso nella compilazione della dichiarazione, nella quale era stata erroneamente considerata imponibile ai fini IRAP una plusvalenza conseguita con una cessione di azienda. Avvedutasi dell’errore, la società aveva presentato un’istanza di modifica del modello unico, ritenuta tardiva dall’Agenzia delle Entrate.

Ricordando un orientamento granitico secondo il quale le dichiarazioni fiscali non sono atti negoziali o dispositivi e non costituiscono il titolo dell’obbligazione tributaria, i supremi giudici hanno affermato che le dichiarazioni di scienza, qual è la dichiarazione dei redditi, possono essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, fino in sede processuale.