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Cassazione: validi gli atti firmati dai dirigenti decaduti

Sono validi gli atti firmati dai dirigenti decaduti per effetto della sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con le sentenza 22800, 22803 e 22810, che fissano un importante principio: la delega di firma al funzionario incaricato che non ha sostenuto un concorso da dirigente non è, di per sé, motivo di nullità. La delega, tuttavia, non può essere “in bianco” ma deve identificare precisamente il funzionario che deve firmare.

L’articolo 42 del Dpr 600/73 prevede che l’avviso di accertamento sia firmato dal capo dell’ufficio o da un altro impiegato alla carriera direttiva da lui delegato. Per impiegati della carriera direttiva sono da intendersi i funzionari della terza area.

Va contestata col ricorso la firma del dirigente decaduto

Va contestata con il ricorso introduttivo la nullità dell’atto sottoscritto da dirigente decaduto dall’incarico a seguito della sentenza della Corte costituzionale.

Lo ha sostenuto la Corte di cassazione con la 20984 depositata il giorno 16.10.2015.

Ribadendo quanto già affermato nella sentenza 18448/2015, la Suprema Corte ha rilevato che la nullità deve essere eccepita dal contribuente mediante impugnazione, attraverso la proposizione, cioè, del ricorso nei modi e nei termini previsti, non potendola rilevare d’ufficio.

 Cassazione, sentenza 16.10.2015, n. 20984