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IVA: è debitore dell’IVA indicata in fattura il dipendente che abbia emesso fatture false utilizzando, senza consenso, l’identità del datore di lavoro

C. Giustizia UE sez. VIII, 30 gennaio 2024, n. 442

La questione all’esame della Corte riguarda l’interpretazione dell’ articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006( «direttiva IVA»). La Corte ha ritenuto che, ai sensi della suddetta norma, il soggetto che «indica l’IVA» nella fattura e che risponde dell’imposta debba essere identificato con la persona fisica del dipendente che abbia utilizzato in fattura i dati della società datrice di lavoro, senza il consenso e ad insaputa di quest’ultima, sempre che l’identità del dipendente che ha emesso materialmente la fattura sia nota all’amministrazione finanziaria e che la società abbia dimostrato la propria buona fede.

 

Niente Irap per l’imprenditore che si avvale di un dipendente con mansioni meramente esecutive

Con sentenza del 10 maggio 2016  le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che costituisce autonoma organizzazione l’utilizzo “in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria o meramente esecutive”. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte comporta che non deve ritenersi dovuto il tributo Irap per quei contribuenti che si avvalgono in modo occasionale di lavoro altrui con mansioni di segreteria o puramente esecutive

Cassazione, sentenza 10 maggio 2016, n. 2451