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D.L. Rilancio: superbonus del 110% per l’efficientamento energetico

ll decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 119) ha previsto un suberbonus pari al 110% per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico nel 2020.

Misura della detrazione

Detrazione al 110% per i lavori effettuati (fatturati) dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e che prima della modifica usufruivano del 65% di detrazione

Ambito soggettivo

Riconoscimento della detrazione ai condomini, alle singole unità immobiliari nei condomini, alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professioni (per gli edifici unifamiliari solo se abitazione principale), agli IACP, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Condizioni per usufruire del beneficio

a) Obbligo di effettuare almeno uno tra i tre seguenti interventi:

– l’isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (“cappotto termico”);

– l’installazione di caldaie condominiali a pompe di calore o a condensazione (basso consumo);

– interventi sugli edifici unifamiliari, purché abitazione principale, per la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con i impianti di riscaldamento (raffrescamento etc) anche abbinati ad impianti fotovoltaici.

b) Produzione, da parte dell’intervento, del miglioramento di due classi energetiche Ape (una se due non è possibile). E’ necessario produrre APE pre e post intervento;

c) Obbligo di asseverazione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, con invio di copia dell’asseverazione all’ENEA (modalità da stabilire con DM Ministero Sviluppo economico).

Ambito oggettivo

Applicazione della detrazione del 110% ai seguenti costi:

a) lavoro trainante (obbligatorio)

b) montaggio di pannelli solari e montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari a condizione che l’energia non auto-consumata sia ceduta al GSE;

c) interventi previsti dal ecobonus (art. 14 del Dl 63/2003);

d) realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche;

e) spese di asseverazione e visto di conformità.

Tetto di spesa

a) 60.000 euro in caso di condomini, moltiplicato per il numero di unità abitative per l’isolamento termico

b) 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari per le caldaie condominiali.

c) 30.000 euro per edificio unifamiliare per impianto di climatizzazione

d) 48.000 euro per impianti solari fotovoltaici e accumulatori di energia (cmq nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto e di 1.000 euro per ogni Kwh di capacità di accumulo).

Modalità di utilizzo del bonus

a) In dichiarazione in compensazione in 5 rate annuali;

b) Cessione della detrazione a una banca, a una assicurazione o a un altro intermediario finanziario (previo visto di conformità);

c) Cessione della detrazione al fornitore contro sconto in fattura (con possibilità per il fornitore di cederlo ad una banca o ad altri soggetti), previo visto di conformità.

Sanzioni

da 2.000 a 15.000 euro per ogni attestazione infedele.

TESTO DELL’ARTICOLO:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

 

La mancata trasmissione all’Enea delle informazioni sulla ristrutturazione non determina la perdita della detrazione

La mancata o tardiva trasmissione all’Enea delle informazioni sui lavori di ristrutturazione che comportano risparmio energetico non fa venir meno il beneficio della detrazione fiscale. Lo ha puntualizzato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E, affermando che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico, seppure obbligatoria per il contribuente, non determina, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, attualmente e fino al 30 dicembre 2019 pari al 50% della spesa.

risoluzione-46e-del-18-aprile-2019