Articoli

Nullo l’avviso di accertamento con delega di firma “in bianco”

La Commissione Tributaria Regionale della Campania ha sentenziato la nullità di un avviso di accertamento firmato da funzionario munito di delega troppo generica. Secondo la Commissione sarebbe illegittima la delega rilasciata “in bianco”, cioé senza l’indicazione nominativa del soggetto che può sottoscrivere gli atti e priva di una benché minima motivazione. La CTR campana ha precisato che, in forza dell’articolo 42 del Dpr 600/73, è illegittimo l’avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario non delegato nominativamente, anche alla luce di quanto ribadito più volte dalla Corte suprema, secondo cui è nulla la delega di firma in bianco poiché non consente al contribuente di verificare agevolmente la legittimità dei poteri. Secondo tale orientamento di legittimità, infatti, la delega è nulla quando fatta a un soggetto “incerto”, dal momento che i capi uffici o i capi team potrebbero cambiare nel tempo e non essere gli stessi al momento della sottoscrizione del provvedimento.

LA SENTENZA PER ESTESO:

ctr-campania-sentenza-18-dicembre-2018-n-80

La delega in bianco determina nullità dell’avviso di accertamento

La Suprema Corte ha ribadito che è affetto da nullità l’avviso di accertamento firmato da un funzionario in forza di una delega in bianco. Lo ha fatto  con la recente e nota sentenza 9 novembre 2015, n. 22803, avente ad oggetto la sorte degli atti tributari sottoscritti da soggetti (capi di ufficio o delegati) la cui qualifica dirigenziale sia risultata conseguita illegittimamente in ragione della sentenza 37/2015 della Corte Costituzionale.

La sentenza ricorda che il vizio deve essere eccepito in sede di impugnazione dell’atto e che la delega deve essere precisa e puntuale: non basta quindi una delega per funzioni e o incarichi (per relationem), ma deve necessariamente essere una delega ad un soggetto determinato, conferita per un tempo precisato e per precise ragioni (malattia, vacanza, carenza di personale eccetera). In difetto, la delega, pur conferita, deve infatti reputarsi inidonea allo scopo per cui è prevista, ossia garantire che l’atto venga sottoscritto da un soggetto dotato della professionalità prescritta. Con conseguente nullità dell’avviso stesso.

Spetta all’Ufficio la prova della validità della sottoscrizione dell’atto

Spetta all’ufficio provare la legittimità della sottoscrizione di un atto e dell’esistenza di una valida delega a sottoscriverlo.

Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, sentenza 21 gennaio 2015, n. 122

Illegittima la norma che autorizza l’esercizio di incarichi dirigenziali senza concorso pubblico

La sentenza 37/2015 della Consulta ha dichiarato illegittima la proroga del conferimento nelle agenzie fiscali di incarichi dirigenziali senza passare prima per un concorso pubblico.

La decisione potrà comportare effetti rilevanti sulla legittimità degli atti emessi in passato da funzionari nominati dirigenti senza concorso. E’ nullo, infatti, l’avviso di accertamento  se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva dal medesimo delegato (articolo 42 del Dpr 600/1973).

Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, incombe all’amministrazione finanziaria dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore e la presenza della delega in caso di contestazione.

Corte Costituzionale sentenza 37 2015