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Deducibili dal committente le spese sostenute per conto del professionista

A partire dal 2017 tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico professionale sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista, ma costi per il committente medesimo.

 

Cessione pro-soluto deducibile anche per i periodi precedenti il 2013

La cessione pro soluto di crediti determina, per la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto ed il corrispettivo percepito, una perdita fiscalmente deducibile ai fini Ires. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza del 24 marzo. La sentenza assume rilevanza soprattutto perché i giudici vicentini hanno previsto che il principio deva applicarsi anche a periodi d’imposta antecedenti il 2013, periodo dal quale è applicabile la nuova formulazione della norma secondo la quale la perdita è deducibile quando i principi contabili prescrivono la cancellazione del credito dal bilancio (il principio n. 15 OIC prevede la cancellazione del credito in caso di cessione pro soluto).

I giudici hanno considerato deducibile la perdita conseguente la cessione pro soluto per due ordini di motivi:

  • Nel caso di cessione del credito non sarebbe applicabile il comma 5 ma il comma 1 dell’articolo 101, in quanto si tratta di perdite da realizzo e non da inesigibilità. Per questo motivo si applica la disciplina delle minusvalenze conseguenti cessioni a titolo oneroso;
  • quand’anche fosse applicabile il coma 5, la novella della legge 147/2013 sarebbe applicabile retroattivamente, trattandosi di norma interpretativa

Ctp Vicenza, sentenza 24 marzo 2016, n. 334

Indeducibile le spese per la casa-ufficio in presenza di altro ufficio nel Comune

La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha affermato che sono indeducibili i costi della casa-studio nel caso in cui il professionista collabori con uno studio con sede nello stesso Comune.

 

Sentenza CTR Milano 15.12.2014, n. 6975

 

Sono costi inerenti l’attività i contributi repertoriali versati dai notai

Il contributo repertoriale versato dai notai è un costo inerente l’attività ed è pertanto deducibile dal reddito dell’attività professionale e non come generico onere deducibile. Ne consegue che il versamento può essere dedotto dall’imponibile Irap (Sentenza CTP Treviso, 21 ottobre 2014, n. 781).

 

Spese deducibili dal professionista

Treviso, 13 febbraio 2003

OGGETTO: quesito su spese deducibili dal professionista.

La Vostra iscritta desidera avere informazioni in merito agli oneri e
spese che potrà detrarre ai fini della determinazione del reddito imponibile. Devo
anzitutto premettere premettere che il reddito imponibile è costituito dalla somma
delle varie tipologie di reddito (fondiario, di capitali, di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo, d’impresa e redditi diversi), dal quale la norma fiscale consente la
deduzione e/o la detrazione di alcuni costi e spese. Sono su piani diversi, pertanto, le
spese inerenti l’attività di lavoro autonomo (quali, tra le spese riportate nel quesito,
schede carburanti, computer, programmi, cancelleria, corsi di aggiornamento) che
concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo, e gli oneri deducibili
e detraibili (ticket sanitari, assicurazioni, interessi sul mutuo) che invece saranno
rispettivamente dedotti tratti dall’ammontare complessivo dei redditi e detratti dalle
imposte da pagare in sede di dichiarazione dei redditi.
Operativamente si procede prima alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo (sottraendo dai compensi le spese inerenti l’attività, quadro E del
modello unico). Il reddito di lavoro autonomo sarà sommato ad eventuali altri redditi
(fondiari, di lavoro dipendente, etc.) per ottenere il reddito complessivo (rigo N1
della dichiarazione dei redditi). Da questi si sottraggono gli oneri deducibili ( i
principali sono assegni periodici al coniuge, contributi a forme pensionistiche
complementari, contributi ad INARCASSA, reddito dell’abitazione principale) per
determinare il reddito imponibile. Una volta calcolata l’imposta si sottraggono gli
oneri detraibili (i principali sono gli interessi sui mutui per l’acquisto o la costruzione
della casa di abitazione, spese di istruzione secondaria o universitaria, ticket sanitari,
oneri sostenuti per la ristrutturazione edilizia, premi sulle assicurazioni vita stipulati
prima del 31.12.2000, etc) e si determina l’imposta da pagare.
La complessa normativa delle spese inerenti l’attività, degli oneri
deducibili e degli oneri detraibili è ulteriormente complicata dai limiti percentuali di
deduzione e detrazione. A solo titolo esemplificativo ricordo che al fine della
determinazione del reddito di lavoro autonomi può essere portato in diminuzione dei
ricavi il 50% dei costi relativi alle autovetture, il 50% delle spese di partecipazione a
convegni o corsi di formazione, il 50% dei beni ad uso promiscuo, il 50% delle spese
dei telefoni cellulari. Va ricordato poi che le spese alberghiere non possono eccedere
il 2% dei ricavi, mentre le spese di rappresentanza non possono andare oltre l’1%.
Rinvio, per un elenco più dettagliato al DPR 917 del 1986 (Testo unico imposte sui
redditi) e particolarmente agli articoli 50 (determinazione dei redditi di lavoro
autonomo), 10 (oneri deducibili) e 13 bis (detrazioni per oneri).
Chiedo scusa per il tecnicismo che la materia impone e, assicurando
fin d’ora la disponibilità per incontrare la Vostra iscritta presso la sede di codesto
Ordine al fine di fornire ulteriori informazioni , porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare