Treviso, 13 febbraio 2003
OGGETTO: quesito su spese deducibili dal professionista.
La Vostra iscritta desidera avere informazioni in merito agli oneri e
spese che potrà detrarre ai fini della determinazione del reddito imponibile. Devo
anzitutto premettere premettere che il reddito imponibile è costituito dalla somma
delle varie tipologie di reddito (fondiario, di capitali, di lavoro dipendente, di lavoro
autonomo, d’impresa e redditi diversi), dal quale la norma fiscale consente la
deduzione e/o la detrazione di alcuni costi e spese. Sono su piani diversi, pertanto, le
spese inerenti l’attività di lavoro autonomo (quali, tra le spese riportate nel quesito,
schede carburanti, computer, programmi, cancelleria, corsi di aggiornamento) che
concorreranno alla formazione del reddito di lavoro autonomo, e gli oneri deducibili
e detraibili (ticket sanitari, assicurazioni, interessi sul mutuo) che invece saranno
rispettivamente dedotti tratti dall’ammontare complessivo dei redditi e detratti dalle
imposte da pagare in sede di dichiarazione dei redditi.
Operativamente si procede prima alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo (sottraendo dai compensi le spese inerenti l’attività, quadro E del
modello unico). Il reddito di lavoro autonomo sarà sommato ad eventuali altri redditi
(fondiari, di lavoro dipendente, etc.) per ottenere il reddito complessivo (rigo N1
della dichiarazione dei redditi). Da questi si sottraggono gli oneri deducibili ( i
principali sono assegni periodici al coniuge, contributi a forme pensionistiche
complementari, contributi ad INARCASSA, reddito dell’abitazione principale) per
determinare il reddito imponibile. Una volta calcolata l’imposta si sottraggono gli
oneri detraibili (i principali sono gli interessi sui mutui per l’acquisto o la costruzione
della casa di abitazione, spese di istruzione secondaria o universitaria, ticket sanitari,
oneri sostenuti per la ristrutturazione edilizia, premi sulle assicurazioni vita stipulati
prima del 31.12.2000, etc) e si determina l’imposta da pagare.
La complessa normativa delle spese inerenti l’attività, degli oneri
deducibili e degli oneri detraibili è ulteriormente complicata dai limiti percentuali di
deduzione e detrazione. A solo titolo esemplificativo ricordo che al fine della
determinazione del reddito di lavoro autonomi può essere portato in diminuzione dei
ricavi il 50% dei costi relativi alle autovetture, il 50% delle spese di partecipazione a
convegni o corsi di formazione, il 50% dei beni ad uso promiscuo, il 50% delle spese
dei telefoni cellulari. Va ricordato poi che le spese alberghiere non possono eccedere
il 2% dei ricavi, mentre le spese di rappresentanza non possono andare oltre l’1%.
Rinvio, per un elenco più dettagliato al DPR 917 del 1986 (Testo unico imposte sui
redditi) e particolarmente agli articoli 50 (determinazione dei redditi di lavoro
autonomo), 10 (oneri deducibili) e 13 bis (detrazioni per oneri).
Chiedo scusa per il tecnicismo che la materia impone e, assicurando
fin d’ora la disponibilità per incontrare la Vostra iscritta presso la sede di codesto
Ordine al fine di fornire ulteriori informazioni , porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare