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Rimessione in termini per i contribuenti decaduti dai versamenti rateali

Sono riammessi alla rateazione i contribuenti decaduti a seguito di adesione o acquiescenza, a condizione che entro il 31 maggio 2016 vengano ripresi i versamenti.

La norma riguarda gli avvisi di accertamento definiti in acquiescenza (con il pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica) o in adesione (dopo il raggiungimento di un accordo con l’ufficio), per i quali, dopo aver iniziato la rateizzazione, il contribuente abbia omesso il pagamento di una rata entro il termine di pagamento del successivo.

Per chi è decaduto nei 36 mesi antecedenti il 15 ottobre 2015 è concessa la possibilità di proseguire la rateazione originaria, limitatamente alle imposte dirette, semplicemente versando entro il 31 maggio 2016, la prima rata scaduta e non pagata. L’Agenzia, a seguito del versamento (che deve esserle comunicato), sospenderà i carichi eventualmente iscritti a ruolo.

Il beneficio è previsto anche per quei contribuenti che, decaduti dalla rateazione sulla definizione in acquiescenza o adesione, avevano già ricevuto la cartella da Equitalia e avviato la dilazione.

Al Fisco un anno in più per gli accertamenti, eliminato il raddoppio dei termini in caso di violazioni penali

A decorrere dal periodo di imposta 2016 (Unico 2017), l’Agenzia delle Entrate potrà notificare gli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno (oggi è il quarto) successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero se omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno (oggi è il quindo) successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare.

Con la medesima decorrenza non sarà più in vigore la norma che prevede il raddoppio dei termini per l’accertamento nei casi di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000.

 

Decorre dal pagamento il termine decadenziale per il rimborso IVA

Decorre dalla data di pagamento dell’imposta il termine decadenziale del diritto al rimborso dell’Iva, e non da quella in cui, successivamente, viene dichiarata in contrasto col diritto comunitario la norma in base alla quale si aveva agito. 
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5014 del 5 febbraio 2015.

 

Niente raddoppio se il termine ordinario per l’accertamento è già scaduto

Non è ancora detta l’ultima parola sulla vicenda del raddoppio dei termini per l’accertamento previsto per i casi in cui siano commesse violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.

La Ctr Lombardia (Sentenza 2140/2/2014) ha affermato che il termine di accertamento è unico e che il suo allungamento rappresenta solamente una riapertura: il raddoppio, infatti, è possibile solamente prima della scadenza del termine ordinario.

La pronuncia è in contrasto con la posizione della Corte costituzionale, che con la nota sentenza 247/2011, ha affermato che esistono due termini distinti, uno uno breve (4 o 5 anni) se non c’è obbligo di denuncia penale ed uno lungo (8 o 10 anni) se sussiste l’obbligo di denuncia penale.

I giudici della Ctr hanno disatteso l’interpretazione dei giudici delle leggi, valorizzando invece il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 280/2005, secondo il quale, dovendo l’esercizio dell’azione impositiva essere legato al principio di certezza del diritto, non è consentito lasciare il contribuente assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato. 

Ctr Lombardia, sentenza 12 marzo 2014, n. 2140.14

Disponibile il modulo per la riammissione alla rateazione con Equitalia

Sul sito di Equitalia è disponibile la modulistica, aggiornata con le novità introdotte dal decreto Milleproroghe, per la presentazione delle domande di riammissione al beneficio della rateazione da parte dei contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione entro la fine del 2014.

Decadenza triennale per l’imposta di registro

Decorre dal momento della fusione catastale il termine triennale per l’accertamento dell’esistenza dei requisiti di abitazione non di lusso di due unità abitative. Si applica la proroga biennale da condono

Sentenza CTR Venezia 28.06.2010, n. 63

Rimborso imposta sulla doppia rivalutazione dei terreni

Decorre dall’ultimo giorno per aderire alla seconda rivalutazione il termine per l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva versata per la prima rivalutazione.

 

Sentenza CTP Venezia 25.06.2010, n. 117