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Quid iuris per la decadenza dal potere di emissione e notifica degli avvisi di accertamento 2015?

La determinazione del termine di decadenza per l’emissione e la notifica  degli avvisi di accertamento relativi all’anno 2015 è complicata dalla sopravvenienza,  alle norme disposizioni ordinarie previste dall’articolo 43 del Dpr 600/1973 e dall’articolo 5-ter del del D.Lgs 218/97, della norma emergenziale contenuta nell’articolo 157 del D.L. 34/2020.

La prima disposizione prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Per l’anno 2015 il termine di decadenza sarebbe, pertanto, spirato il 31 dicembre 2020. Tale scadenza avrebbe potuto, tuttavia, essere prorogata ai sensi dell’articolo 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/1997, il quale che prevede che, nel caso di notifica dell’invito a comparire, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo sia automaticamente prorogato di centoventi giorni. Le due disposizioni sopra richiamate, tuttavia, pare non possano trovare applicazione, stante quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 157 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto rilancio”), norma speciale che ha previsto che gli atti per quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 fossero emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza. La disposizione speciale prevede, pertanto, un termine di decadenza per l’emissione dell’atto (31 dicembre 2020) ed uno per la notifica (tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022).

L’interpretazione letterale delle disposizioni annotate, evidenzia un apparente conflitto di norme per quanto riguarda la notifica degli atti (normativa generale dell’articolo 43 del D.P.R. 600/73, prorogabile in caso di invito al contraddittorio ex art. 5 del D.Lgs. 218/97 e disciplina speciale del “Decreto rilancio”), mentre l’unico termine certo riguarda l’emissione, previsto solo dalla disposizione emergenziale del D.L. 34/2020.

L’evidente antinomia tra le norme che regolano la notifica degli atti va risolta ricorrendo ai principi generali, che prevedono che la norma eccezionale prevalga sulla norma ordinaria: sarà, pertanto, sempre applicabile il D.L. 34/2020, poiché speciale rispetto alle regole ordinarie dell’articolo 43 del D.P.R. 600 e dell’articolo 5 del D.Lgs 218/97.

Al medesimo risultato si giunge applicando i principi generali sull’interpretazione della norma, ed in particolare ricercando la volontà del legislatore. Il D. L. 34/2020 è norma eccezionale emanata con l’intento di non gravare sulla situazione delle imprese, già critica a causa dell’epidemia Covid-19, con la notifica di avvisi di accertamento. E’ chiaro che il legislatore ha ritenuto che nessun avviso di accertamento dovesse turbare la precaria situazione economica delle imprese, almeno fino al 28 febbraio 2021. E’ intuitivo, pertanto, anche il motivo che giustifica il prevalere della norma emergenziale sulle norme ordinarie. La spiegazione appare ancor più evidente adottando la reductio ad absurdum. Assumendo che potesse applicarsi al caso in esame la disposizione ordinaria dell’articolo 5 del D.Lgs. 218/97, sarebbe consentito all’Agenzia delle Entrate ritardare l’invio di un invito al contraddittorio agli ultimi 90 giorni del 2020 al fine di scardinare la volontà del legislatore di lasciare indenni da notifiche le imprese sino al 28 febbraio 2020. Il che, oltre ad essere contrario alla volontà del legislatore, costituirebbe una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione imponendo, per quanto riguarda gli accertamenti dell’anno 2015, un’illegittima disparità di trattamento tra imprese.

I termini previsti dal “Decreto rilancio” dovrebbero, pertanto, trovare applicazione sia per l’identificazione del termine decadenziale per l’emissione dell’avviso di accertamento, sia per stabilire il termine entro il quale l’atto avrebbe dovuto essere notificato.

Da tali principi deriverebbe che gli avvisi di accertamento per l’anno 2015 avrebbero dovuto improrogabilmente essere emessi entro il 31 dicembre 2020, termine perentorio previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.L. 34/2020.  La notifica dell’atto,  invece, non avrebbe potuto essere effettuata prima del 1 marzo 2021.

 

Le scadenze fiscali in epoca Covid 19: come orientarsi nel labirinto

In periodo di epidemia da Covid 19, tra spostamenti, sospensioni e proroghe non è facile orientarsi sulle prossime scadenze fiscali. Il calendario è in continua evoluzione, ma si ritiene utile fare il punto della situazione ad oggi.

Sospensione dei termini di pagamento

Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le somme dovute dovranno essere versate entro il 1° marzo 2021. Fino al 31 gennaio, non saranno attivate nuove procedure cautelari o esecutive.

Notifica degli atti di accertamento
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza naturali scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022.
Sospensione dei versamenti
La sospensione opera fino al  31 gennaio 2021.
Pertanto, considerando che i versamenti sospesi devono essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, le somme dovranno essere pagate entro il 28 febbraio 2021.
Avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità e altri accertamenti
Dovranno essere comunicati o notificati tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022 i seguenti atti:
– comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973;
– comunicazioni di cui all’art. 54-bis, D.P.R. n. 633/1972;
– inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis, D.L. n. 78/2010;
– atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, D.L. n. 98/2011;
– atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al T.U. 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5, D.L. n. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, legge n. 449/1997;
– atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui alla Tariffa art. 21, D.P.R. n. 641/1972.
Proroga per la notifica delle cartelle di pagamento
I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento sono prorogati di 13 mesi relativamente alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972. A titolo di esempio, per la dichiarazione dell’anno 2017, presentata nel 2018, il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-bis scade il 31 gennaio 2023. Per la stessa annualità, scade il 31 gennaio 2024 il termine per la notifica della cartella di pagamento ex art. 36-ter.
Sospensione dei pignoramenti
Fino  al 31 gennaio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° febbraio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).
Attività di verifica
Fino al 31 gennaio 2021 sono sospese le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5.000 euro.

Indennità Covid-19 di 600 euro ai professionisti iscritti alle casse: requisiti e modalità

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2020 ha esteso la ai professionisti iscritti alle casse previdenziali l’erogazione dell’indennità di 600 euro per fronteggiare la diminuzione del reddito conseguente alle misure connesse all”emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’indennità è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse professionali) che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” o al regime delle locazioni brevi:
  • non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019). Il reddito è determinato secondo il principio di cassa.
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 al rispettivo ente di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia, né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
IL TESTO DEL DECRETO: