Il decreto legge 17.03.2020, n. 18 (integralmente riportato al link gazzetta-ufficiale-cura-italia), denominato “Cura Italia” ha introdotto un numero consistente di disposizioni volte a fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del virus Covid-19.
Riportiamo la sintesi dei provvedimenti ritenuti più rilevanti per i clienti dello studio.
Art. 60 – Proroga dei versamenti in scadenza al 16.03.2020 per i soggetti con RICAVI O COMPENSI SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO nel periodo d’imposta precedente
- I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (es: saldo iva 2019, ecc.), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16.03.2020 sono prorogati al 20.03.2020.
Art. 60 – Proroga dei versamenti in scadenza tra il giorno 8 marzo e il 31 marzo 2020 per i soggetti con RICAVI O COMPENSI NON SUPERIORI A 2 MILIONI DI EURO nel periodo d’imposta precedente
- Sono sospesi i versamenti scadenti tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli art. 23 (lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati al lavoro dipendente) del Dpr 600/1973 e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) relativi all’Iva;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria (INAIL).
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Art. 62 – Sospensione dei termini degli adempimenti diversi dai versamenti fiscali e contributivi
- Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, aventi scadenza tra il giorno 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, che dovranno essere effettuati entro il 30.06.2020. Tra gli adempimenti prorogati si segnalano il Modello IVA 2020, il Modello INTRA relativo ai mesi di febbraio, marzo, aprile, la Comunicazione dei dati della liquidazione IVA del primo trimestre 2020, lo “Spesometro estero”.
- Rimangono immutati i termini relativi alla trasmissione delle CU e degli oneri per dichiarazione precompilata, che scadono il 31.03.2020.
Art. 27 – Indennità di 600 euro per lavoratori autonomi e con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23.02.2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
- Restano, pertanto, ESCLUSI I PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLE CASSE PROFESSIONALI (ingegneri e architetti, medici, biologi, psicologi, commercialisti, etc.)
- L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
- L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020.
Art. 28 – Indennità di 600 euro per gli iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, commercianti, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
- Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (artigiani, i commercianti , i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro.
- L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa stanziata per l’anno 2020.
Art. 63 – Premio ai lavoratori dipendenti per il lavoro prestato nel mese di marzo 2020
- Ai titolari di redditi di lavoro, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
- Il premio è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta a partire dalla retribuzione del mese di aprile.
- I sostituti d’imposta compensano l’incentivo erogato mediante modello F24.
Art. 64 – Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 65 – Credito d’imposta per botteghe e negozi calcolato sul canone di locazione del mese di marzo 2020
- Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
- Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
Art. 66 – Incentivi fiscali per erogazioni liberali in denaro e in natura per Coronavirus
- Spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro, per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 67 – Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impostori
- Sono sospesi dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- Sono, altresì, sospesi, dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto per la regolarizzazione delle relative istanze di interpello.
Art. 68 – Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione
- Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal giorno 8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento previsti dagli artt. 29 e 30 D.L. 78/2010.
- I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (30 giugno 2020).
- Le disposizioni si applicano anche agli atti di accertamento dell’Agenzia delle Dogane, agli atti di espropriazione dell’agente della riscossione e alle ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di accertamento dei tributi locali.
- È differito al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28 febbraio 2020 della rata della definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, nonché per la rata dovuta per la relativa riapertura dei termini di tali istituti agevolativi.
Art. 23 – Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti, iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi
- Per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione.
- I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
- La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
- La fruizione di tale congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
- A decorrere dal 17.03.2020, in alternativa alla prestazione del nuovo congedo e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel medesimo periodo. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.
Art. 37 – Sospensione dei termini per contributi dei lavoratori domestici
• Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.
Art. 54 – Fondo solidarietà mutui “prima casa”
- Per un periodo di 9 mesi dal 17.03.2020, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo:
a. l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.02.2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus;
b. per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
Art. 56 – Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19
- Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:
a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29.02.2020 o, se superiori, a quella del 17.03.2020, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30.09.2020;
b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30.09.2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30.09.2020 alle medesime condizioni;
c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30.09.2020 è sospeso fino al 30.09.2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- La comunicazione è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
- Possono beneficiare delle misure le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, al 17.03.2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.
- Si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6.05.2003, aventi sede in Italia.
- Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell’importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale.
- Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui alle lett. a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all’ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.
Art. 57 – Supporto alla liquidità delle imprese
- Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da “Covid-19”, le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all’art. 2, c. 100, lett. a) L. 662/1996, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato.
- La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino a un massimo dell’80% dell’esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell’Unione Europea.
Art. 83 – Misure urgenti in materia di giustizia civile, penale, tributaria
- Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15.04.2020.
- Dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
- Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine previsto per il ricorso delle controversie di valore non superiore a 50.000 euro (reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. 546/1992)
- Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini della decadenza dei diritti.
- Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali.
- Per il medesimo periodo sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione, nei procedimenti di negoziazione assistita, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
- Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare.
Art. 104 – Proroga della validità dei documenti di riconoscimento
- La validità a ogni effetto dei documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data del 17.03.2020 è prorogata al 31.08.2020.
Art. 106 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società
- In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, c. 2, e 2478-bis C.C. o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
- Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
- Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479, c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
- Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe.
- Tale disposizione si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.