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E’ onere dell’Agenzia provare la mancata inerenza dei costi di sponsorizzazione

Grava sull’Ente accertatore la prova della mancanza di inerenza dei costi di sponsorizzazione.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Pisa (sentenza 29 gennaio 2015, n. 94) secondo la quale  l’inerenza deve essere intesa in senso ampio come legame tra costo e attività dell’impresa attuale, ma anche potenziale, desumibile dall’oggetto sociale. Non è necessaria, dunque, una esplicita e diretta connessione del costo a una precisa componente di reddito, ma la sua correlazione all’attività di un’impresa e all’idoneità a produrre utili.

CTP Pisa 29.01.2015, n. 94.1.15