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Contraddittorio generalizzato: il difensore tributario entra subito in campo

La riforma del procedimento e del processo tributario ha comportato un anticipo della fase cruciale della difesa del contribuente. Mentre prima della novella era consentito riservarsi il colpo a sorpresa per il processo, oggi l’articolo 6bis dello Statuto, che introduce il contraddittorio pressoché generalizzato, costringe sia l’Agenzia delle Entrate che il contribuente a mostrare le proprie carte sin dalla redazione dello schema d’atto e dalle conseguenti osservazioni del contribuente. Diventa pertanto cruciale che il difensore tributario entri in campo sin dalle prime battute del rapporto con l’Agenzia delle Entrate: a differenza di un tempo, una cattiva gestione della fase preliminare potrà difficilmente essere aggiustata in fase processuale.

Accertamento “a tavolino”: secondo la Corte di Cassazione non necessita il contraddittorio preventivo

La Corte di Cassazione ritorna sulla questione del contraddittorio preventivo per le verifiche “a tavolino”, ovvero effettuate presso la sede dell’Agenzia delle Entrate. Lo fa ribadendo l’inesistenza dell’obbligo per l’accertamento da “vecchio” redditometro.

La Suprema Corte motiva la decisione con l’assenza di una norma che preveda tale obbligo, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015) con la quale è stato affermato che non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge ovvero sia stato eseguito un accesso presso la sede del contribuente. Si tratterebbe, secondo le Sezioni Unite, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi “armonizzati”.

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fonte: Il Sole 24 Ore

Nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie non preceduto da PVC

E’ nullo l’avviso di accertamento fondato su indagini bancarie non preceduto da PVC. La CTR di Bari ha ribadito, con sentenza 25 novembre 2015, n. 2495, che il processo verbale deve essere emesso in qualsiasi tipo di controllo, così come è necessaria l’instaurazione del preventivo contraddittorio.

I giudici convergono nell’obbligatorietà della redazione del pvc anche nell’ipotesi dei cosiddetti accertamenti a tavolino, richiamando il passaggio dell’ordinanza interlocutoria (527/15) con cui i giudici di legittimità propendono per l’esegesi secondo cui il contraddittorio endoprocedimentale deve essere garantito anche nelle verifiche svolte internamente all’ufficio. Peraltro, il venir meno delle garanzie procedimentali violerebbe anche le norme sovrannazionali che prevedono l’inderogabilità del diritto al contraddittorio.

Il contraddittorio deve precedere qualsiasi tipo di accertamento

Il contraddittorio è sempre dovuto, anche nel caso non ci sia stata una verifica fiscale presso il contribuente. La mancata instaurazione della dovuta fase del procedimento determina nullità dell’atto di accertamento.

Lo hanno ribadito i giudici della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza depositata il giorno 8 maggio 2015, n. 1952. Secondo i giudici lombardi, che dovevano giudicare il caso di un avviso di accertamento originato da un questionario, cui aveva fatto seguito un incontro presso l’ufficio, verbalizzato con “verbale del contraddittorio”, la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce il diritto, per ogni persona, di essere sentita prima dell’adozione di qualsiasi decisione che possa incidere in modo negativo sui suoi interessi.

CTR Lombardia, sentenza 8 maggio 2015 n. 1952

Obbligatorio il contraddittorio nelle indagini finanziarie

Le indagini finanziarie devono essere obbligatoriamente, a pena di nullità dell’atto conseguente, precedute dal contraddittorio con il contribuente.

Lo ha recentemente ribadito la Suprema Corte con sentenza 18370 depositata il 18 settembre 2015, con la quale i giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente motivandolo con la mancata instaurazione del contraddittorio, che doveva consentirgli di provare la non riferibilità delle movimentazioni riscontrate sul conto di un congiunto.

L’appello va celebrato con le stesse parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado

L’appello ad una sentenza conseguente un ricorso proposto contro l’Agenzia delle Entrate per il merito della pretesa e contro Equitalia per vizi propri della cartella va proposto contro tutte le parti convenute in primo grado.

La sentenza pronunciata in assenza di una delle parti è nulla per violazione del contraddittorio: così ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza 10906/2015.

La motivazione dell’avviso di accertamento deve tener conto delle eccezioni del contribuente

La Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità degli avvisi di accertamento basati su parametri o studi di settore, quando l’Ente impositore non  tiene conto delle eccezioni sollevate dal contribuente in fase di contraddittorio endoprocedimentale.

La Corte ha giustificato la propria posizione riaffermando che i metodi accertativi standardizzati rappresentano presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza deve essere provata.

Ancora una volta, quindi, è stata ribadita la centralità del contraddittorio tra le parti da effettuarsi prima dell’atto di accertamento.

Cassazione, sentenza 11.03.2014, n. 6971

Contraddittorio obbligatorio anche nell’accertamento “a tavolino”

Anche per gli accertamenti effettuati “a tavolino” è necessaria la preventiva instaurazione del contraddittorio. In mancanza l’atto che ne consegue è affetto da nullità.

La CTR Lombardia ha sancito “la immediata nullità dell’avviso di accertamento impugnato in quanto emesso in violazione dell’articolo 12, comma 7 della legge 212/2000, con violazione del diritto al contraddittorio”.

CTR Lombardia, sentenza 26 gennaio 2015, n. 864

Va giustificata nell’accertamento la mancata considerazione delle argomentazioni emerse in contraddittorio

Nell’accertamento da studi di settore è necessario il contraddittorio preventivo. Le argomentazioni addotte dal contribuente devono essere attentamente valutate ed i motivi che hanno indotto l’Agenzia delle entrate a non considerare la posizione del contribuente vanno giustificate nell’atto

Sentenza CTP Treviso 24.06.2011, n. 84

Studi di settore: illegittimo l’accertamento che non valuta l’omogeneità del contribuente al cluster

Negli accertamenti da studi di settore l’Ufficio deve verificare l’omogeneità della situazione aziendale del contribuente con il cluster nel quale è inserito. In mancanza di valutazione l’accertamento è illegittimo.

Sentenza CTP Treviso 23 settembre 2009, n. 94