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Accertamento “a tavolino”: secondo la Corte di Cassazione non necessita il contraddittorio preventivo

La Corte di Cassazione ritorna sulla questione del contraddittorio preventivo per le verifiche “a tavolino”, ovvero effettuate presso la sede dell’Agenzia delle Entrate. Lo fa ribadendo l’inesistenza dell’obbligo per l’accertamento da “vecchio” redditometro.

La Suprema Corte motiva la decisione con l’assenza di una norma che preveda tale obbligo, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015) con la quale è stato affermato che non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge ovvero sia stato eseguito un accesso presso la sede del contribuente. Si tratterebbe, secondo le Sezioni Unite, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi “armonizzati”.

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fonte: Il Sole 24 Ore

A Reggio Emilia il contraddittorio è obbligatorio

Continua la disputa sull’obbligo di effettuazione del contraddittorio endoprocedimentale. Questa volta è la Commissione Tributaria di Reggio Emilia a pronunciarsi (sentenza 59 del 16 marzo 2016), affermando che il contribuente ha diritto di partecipare alla formazione dell’atto di accertamento, indipendentemente dalla metodologia di verifica adottata, dal luogo di effettuazione e dal fatto che il tributo sia o meno armonizzato.

I giudici reggiani precisano di ben conoscere gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema corte, ma affermano il principio che le garanzie poste dall’articolo 12, comma 7 dello Statuto, sono valide a prescindere dal luogo in cui è effettuata la verifica, in quanto la norma tutela la difesa e l’affidabilità dell’accertamento e non il luogo in cui la verifica viene messa in atto. L’articolo 12 dà concreta attuazione agli articoli 97, 53 e 3 della Costituzione, imponendo agli uffici di garantire al contribuente il diritto di partecipare all’accertamento tributario attraverso un vero e proprio contraddittorio pre-accertativo. Diversamente ragionando si realizzerebbe una disparità di trattamento con fattispecie analoghe, con violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pa, di capacità contributiva, della ragionevolezza e del diritto di difesa.

(fonte Il Sole 24 Ore, 22 marzo 2016)

Nuovo indirizzo sul contraddittorio: per la Cassazione tributaria è sempre obbligatorio

Nuovo ripensamento della Corte di Cassazione, questa volta tributaria, sull’obbligo di  contraddittorio endoprocedimentale ai fini della legittimità del conseguente atto impositivo.
La sentenza riguarda un’iscrizione ipotecaria, caso in cui secondo i giudici di legittimità è obbligatoria l’instaurazione del contraddittorio prime dell’iscrizione. L’assenza di contraddittorio viola il diritto di partecipazione alla formazione dell’atto previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Non sembra trovare fine la disputa sul tema: la nuova pronuncia segue di appena un mese quella dalla pronuncia a Sezioni Unite (9 dicembre 2015, n. 24823), con la quale si era affermato che l’obbligo di contraddittorio riguardava esclusivamente i tributi armonizzati.

Cassazione 12 febbraio 2016, n. 2879

Le SS.UU. invertono la rotta: non è obbligatorio il contraddittorio

L’attesa sentenza delle Sezioni Unite sull’obbligo del contraddittorio negli accertamenti fatti a tavolino determina un brusco dietro-front: a distanza di poco più di un anno dalla sentenza 19667/2014, con la quale i giudici di legittimità avevano riconosciuto che il contraddittorio endoprocedimentale era un principio immanente del nostro ordinamento,  i giudici hanno invertito la rotta. con la sentenza 8 dicembre 2015, n. 24823, la Suprema Corte ha sostenuto che il principio del contraddittorio, in quanto di derivazione comunitaria, è applicabile solo ai tributi «armonizzati». Inoltre, anche per tali tributi, sarà necessario che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi.

I giudici hanno affermato che la garanzia di cui all’articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, secondo il quale l’accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del Pvc, è riferita solo alle ipotesi di provvedimenti conseguenti a verifiche eseguite presso la sede del contribuente. Tale interpretazione deriverebbe dal fatto che attraverso l’accesso vi è l’intromissione dell’amministrazione dei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli. Il contraddittorio rappresenta così la tutela per chiarire gli elementi acquisiti presso i locali.

Cassazione SS.UU, sentenza 8 dicembre 2015, n. 24823

Rilevabile d’ufficio la violazione del contraddittorio

E’ rilevabile d’ufficio dal giudice la violazione del diritto al contraddittorio commessa dall’Agenzia delle Entrate.

Lo ha stabilito la CTP La Spezia, sentenza 24 aprile 2015, n. 441 che, rilevata l’assenza di un verbale conclusivo dell’attività istruttoria, ha rilevato che quanto previsto dall’articolo 12 dello Statuto dei diritti del contribuente è applicabile non solo all’ipotesi di verifica esterna, ma anche nelle verifiche “a tavolino”: è sempre dovuta, pertanto, l’emissione di un documento al termine dell’attività istruttoria.

I giudici di merito ribadiscono un concetto già espresso dalle Sezioni Unite (19667/2014) secondo le quali il rispetto del contraddittorio costituisce un principio generale del diritto che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo.

CTP La Spezia, sentenza 24 aprile 2015, n. 441

La consegna di documenti non costituisce contraddittorio

La richiesta e successiva consegna dei documenti non può sostituire la necessaria instaurazione del contraddittorio, che deve essere effettuato dopo la chiusura della fase istruttoria e prima dell’emissione dell’atto di accertamento.

E’ quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano con sentenze 1478/2015, secondo i quali il contraddittorio endoprocedimentale è «principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa».

Ctr Milano, sentenza 10 marzo 2015, n 1478

Obbligo di contraddittorio anche per l’Agenzia delle dogane

La Ctr Liguria 36/5/2015 ha stabilito che l’obbligo di instaurare il contraddittorio preventivo con il contribuente vale anche per l’agenzia delle Dogane, anche in assenza di un accesso diretto in azienda e in caso di presentazione delle osservazioni da parte del contribuente all’atto di constatazione delle violazioni.

È previsto da una nota interna dell’amministrazione e il diritto a contraddire entro un termine ragionevole è tutelato dalla Carta Ue. Inoltre l’emissione del successivo accertamento senza il rispetto di tale termine viola la Costituzione. La Ctr Liguria 36/5/2015