Regime di cassa per gli imprenditori in contabilità semplificata
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto che il regime naturale per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata sia il PRINCIPIO DI CASSA.
Dal 2017 il regime naturale per la determinazione delle imposte sui redditi, in presenza dei requisiti dimensionali per l’accesso alla contabilità semplificata, è dunque quello di cassa, ferma restando la possibilità di optare per la contabilità ordinaria, nei confronti della quale continua ad applicarsi il principio di competenza.
La disposizione riguarda le imprese individuali, esercitate anche sotto forma di imprese familiari, le società di persone e assimilate e gli enti non commerciali.
Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata, dal 2017 calcoleranno l’imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi percepiti nel periodo di imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa. Le nuove norme non computano più le esistenze e le rimanenze. Il reddito del primo periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente, secondo il principio della competenza.
Anche ai fini dell’IRAP vale il criterio di cassa e pertanto la base imponibile è determinata con i medesimi criteri.
I soggetti in contabilità semplificata devono annotare cronologicamente, in un apposito registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun incasso:
il relativo importo; le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; gli estremi della fattura o altro documento emesso.
In un diverso registro vanno annotate cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento le spese sostenute nell’esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o di altro documento emesso.
L’istituzione dei registri sopra descritti può essere omessa e sostituita dai registri IVA, debitamente integrati con la separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione a fini IVA.
In ossequio al principio di cassa, in luogo delle singole annotazioni relative ad incassi e pagamenti nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando il documento contabile già registrato ai fini IVA.
La norma consente consente ai contribuenti di esercitare apposita opzione, vincolante per almeno un triennio, per tenere i registri IVA senza operare annotazioni relative ad incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione IVA. In tal caso, per finalità di semplificazione opera la presunzione legale secondo cui la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.