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Compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato

Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato

(Circolare 3 ottobre 2016 – D.m. 15 luglio 2016)

 Oggetto: D.M. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato.

In cosa consiste: possibilità di  “compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi”.

Quali crediti: i crediti da portare in compensazione “devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento a norma dell’art. 82 del testo unico” (non oggetto di opposizione), e “non devono risultare pagati, neanche parzialmente”.

Modalità di fatturazione: deve essere stata emessa “fattura elettronica … ovvero fattura cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione” dei crediti (PCC), attraverso la quale “il creditore deve esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione” (per l’intero importo della fattura) e autocertificare, sotto la propria responsabilità, “la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3”. L’opzione può essere esercitata dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno”. Per esercitare l’opzione di compensazione, l’avvocato deve essere registrato nella piattaforma quale “libero professionista”

Crediti ammessi alla procedura di compensazione: avviene attraverso la citata piattaforma elettronica di certificazione, che:

  1.  seleziona, “fino a concorrenza delle risorse annualmente stanziate”, le fatture per le quali è stata esercitata l’opzione e resa la dichiarazione per l’ammissione alla procedura di compensazione (ferma restando la possibilità per l’avvocato, in caso di esclusione, di esercitare l’opzione e rendere la dichiarazione di cui all’art. 3, comma 5, negli anni successivi);
  2. comunica ai creditori, per ciascuna fattura, l’ammissione alla procedura di compensazione attraverso la piattaforma;
  3. trasmette all’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione, “l’elenco dei crediti ammessi alla procedura di compensazione, con il codice fiscale del relativo creditore e l’importo utilizzabile in compensazione”.