Compatibilità tra amministrazione e lavoro dipendente nella stessa società: l’Inps indica i requisiti
Con il messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, l’Inps è ritornata sulla vexata quaestio della compatibilità tra la titolarità di cariche sociali e l’instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente in capo alla stesa società.
L’istituto compie un ampio excursus sull’evoluzione delle impostazioni in materia, ricordando che sin dagli anni ’90 la giurisprudenza della Suprema Corte ha sancito che l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.
L’Inps conclude il proprio messaggio prevedendo che la valutazione della compatibilità dello status di amministratore di società di capitali (il riferimento è alle sole tipologie di cariche ritenute in astratto ammissibili) con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato presuppone l’accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza delle seguenti condizioni:
- che il potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;
- che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene; il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.
IL MESSAGGIO DELL’INPS: messaggio-inps-n-3359-del-17-settembre-2019