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E’ perdita certa e deducibile quella derivante da cessione pro soluto del credito, anche se precedente al 2014

Ribaltando la sentenza della CTP di Treviso, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha affermato che costituisce perdita certa e deducibile la perdita derivante da cessione pro soluto dei crediti. Il testo dell’articolo 101, comma 5, del Tuir, derivante dalla modifica operata dalla legge 147/2013, prevede infatti che siano da considerare certe le perdite derivanti da cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili. La norma deve essere coordinata con il principio contabile OIC  n. 15, raccomanda, al n. 57, che “La società cancella il credito dal bilancio quando: (…) b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito”.

La portata innovativa della sentenza consiste nell’applicazione retroattiva della disposizione introdotta con decorrenza 2014. I giudici hanno considerato l’innovazione come norma di carattere interpretativo e pertanto applicabile anche al periodo d’imposta 2009. 

sentenza CTR Venezia 19.01.2017, n. 138

Cessione pro-soluto deducibile anche per i periodi precedenti il 2013

La cessione pro soluto di crediti determina, per la differenza tra il costo fiscalmente riconosciuto ed il corrispettivo percepito, una perdita fiscalmente deducibile ai fini Ires. Lo ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza con sentenza del 24 marzo. La sentenza assume rilevanza soprattutto perché i giudici vicentini hanno previsto che il principio deva applicarsi anche a periodi d’imposta antecedenti il 2013, periodo dal quale è applicabile la nuova formulazione della norma secondo la quale la perdita è deducibile quando i principi contabili prescrivono la cancellazione del credito dal bilancio (il principio n. 15 OIC prevede la cancellazione del credito in caso di cessione pro soluto).

I giudici hanno considerato deducibile la perdita conseguente la cessione pro soluto per due ordini di motivi:

  • Nel caso di cessione del credito non sarebbe applicabile il comma 5 ma il comma 1 dell’articolo 101, in quanto si tratta di perdite da realizzo e non da inesigibilità. Per questo motivo si applica la disciplina delle minusvalenze conseguenti cessioni a titolo oneroso;
  • quand’anche fosse applicabile il coma 5, la novella della legge 147/2013 sarebbe applicabile retroattivamente, trattandosi di norma interpretativa

Ctp Vicenza, sentenza 24 marzo 2016, n. 334