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Nella tassazione della plusvalenza da cessione d’azienda è irrilevante il valore definito ai fini del registro

La definizione di maggior malore dell’avviamento effettuata ai fini dell’imposta di registro rappresenta solo una presunzione semplice per la tassazione della plusvalenza ai fini delle imposte sul reddito. In tal senso assume rilevanza la dichiarazione dell’acquirente di aver definito in adesione la rettifica ai fini dell’imposta di registro per pura convenienza economica, dato che in questi casi la definizione risulta meno onerosa delle spese per affrontare il relativo contenzioso tributario.

Il valore accertato al compratore ai fini del registro, quindi, può anche essere disattesa dal venditore se dimostra di aver venduto al prezzo indicato nell’atto di compravendita.

Sentenza Ctr Lombardia 27 luglio 2015, n. 3472

Non si abusa del diritto se i risultati dell’operazione non possono essere raggiunti altrimenti

Se supportata da valide ragioni economiche, l’operazione di conferimento dell’azienda in una nuova società, con successiva cessione di quote, non determina abuso di diritto.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria della Lombardia, stabilendo che gli istituti della cessione d’azienda e della cessione di quote comportano effetti tutt’affatto diversi. E’ onere dell’Ufficio individuare uno strumento giuridico alternativo in grado di raggiungere gli stessi obiettivi economici prodotti dall’operazione contestata.

Ctr Lombardia sentenza 10 febbraio 2015 n. 390