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Cedolare secca anche quando il conduttore nell’esercizio di attività professionale

Una recente sentenza della Cassazione ha affermato che «in tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell’ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell’esercizio della sua attività professionale, atteso che l’esclusione di cui all’art. 3, comma 6, del d. lgs. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell’esercizio di una attività d’impresa o di arti e professioni»

Legge di bilancio 2020: riduzione aliquota della cedolare secca

L’aliquota della cedolare secca da applicare ai canoni derivanti dai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato nei Comuni ad alta densità abitativa passa dal 15% al 10% (L. 160/2019, art. 1 comma 6).

 

Cedolare secca anche se il conduttore è una società

Confermando l’orientamento già assunto da alcune Corti di merito (Ctp Reggio Emilia, sentenza n. 470/2014), la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 3529 depositata il 17 aprile 2015, ha stabilito che l’opzione per la c.d. “cedolare secca” è inibita ai locatori esercenti attività d’impresa, mentre non pregiudica l’accesso al regime agevolativo la circostanza che il conduttore sia una società commerciale. Irrilevante, per i giudici meneghini, il contenuto della circolare dell’Agenzia n. 26/2011 (secondo la quale anche il conduttore dovrebbe non essere imprenditore), in quanto il documento di prassi non trova alcun fondamento nell’articolo 3 del Dlgs 23/2011: si tratterebbe di una “circolare creativa”, che darebbe un’interpretazione estensiva della norma.

Ctp Milano, sentenza 17 aprile 2015, n. 3529