Confermando l’orientamento già assunto da alcune Corti di merito (Ctp Reggio Emilia, sentenza n. 470/2014), la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza n. 3529 depositata il 17 aprile 2015, ha stabilito che l’opzione per la c.d. “cedolare secca” è inibita ai locatori esercenti attività d’impresa, mentre non pregiudica l’accesso al regime agevolativo la circostanza che il conduttore sia una società commerciale. Irrilevante, per i giudici meneghini, il contenuto della circolare dell’Agenzia n. 26/2011 (secondo la quale anche il conduttore dovrebbe non essere imprenditore), in quanto il documento di prassi non trova alcun fondamento nell’articolo 3 del Dlgs 23/2011: si tratterebbe di una “circolare creativa”, che darebbe un’interpretazione estensiva della norma.
Ctp Milano, sentenza 17 aprile 2015, n. 3529