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“Saldo e stralcio” delle cartelle di pagamento dei soggetti in difficoltà economiche

La legge di Bilancio 2019 ha previsto il “saldo e stralcio” dei carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte indicate nelle dichiarazioni annuali e non versate. La misura, oltre alle imposte, riguarda anche l’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps.

L’estinzione dei debiti riguarda solo soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riscontrata qualora l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro.

La norma prevede l’integrale annullamento di sanzioni ed interessi di mora ed una riduzione scaglionata dei debiti per capitale e interessi: per Isee non superiore a 8.500 euro si dovrà versare il 16%, per Isee tra 8.500 e 12.500 il debito si estinguerà con il versamento del 20%, mentre per Isee tra 12.500 e 20.000 si verserà il  35%.

Le percentuali sopra indicate valgono anche per contributi.

E’ possibile estinguere anche debiti già oggetto delle precedenti rottamazioni per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute.

Riaperti i termini per la rateazione delle cartelle – Conversione D.L. n. 192/2014 (Milleproroghe)

Con la conversione in legge del decreto “Milleproroghe” riaprono i termini per la richiesta di una nuova dilazione di pagamento da parte dei contribuenti decaduti da un precedente piano di rateazione.
La relativa domanda dovrà essere presentata al concessionario entro il 31 luglio 2015, con riferimento alle rateazioni decadute nel 2014.
In particolare, sarà possibile richiedere la concessione di un nuovo piano, fino a un massimo di 72 rate mensili, alla stregua di quanto già previsto lo scorso anno con il D.L. n. 66/2014.
Il nuovo piano non è prorogabile e decade in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive.