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Per la CTR Veneto valida la notifica via Pec della cartella non firmata digitalmente

La Ctr di Venezia, travisando i motivi di impugnazione, sostiene che le cartelle di pagamento inviate con firma digitale Pades equivalgono a quelle firmate Cades. I provvedimenti impugnati dal contribuente erano, in realtà, privi di firma digitale.

LA SENTENZA:

sentenza-ctr-veneto-3-agosto-2020-n-2902020

 

 

 

 

Anche per la Ctp di Treviso nulla la notifica della cartella in formato “Pdf”

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso si uniforma alla consolidata giurisprudenza delle corti di merito, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo posta elettronica certificata, recante come allegato la cartella in formato “pdf”.

 

 

ctptreviso-93-01-2018

Manca la firma digitale? La notifica della cartella è nulla

Sembra essere ormai acquisito dalle Commissioni di merito il principio della nullità delle notifiche effettuate via Pec di cartelle prive di firma digitale. A confermarlo, questa volta, è la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615), che ha affermato che il documento allegato alla Pec deve essere formato in formato digitale, con estensione “.p7m”, mentre è nulla la notifica che riporti come allegato una copia di un documento analogico in formato “.pdf”. I file identificati da tale formato, infatti, non offrono la garanzia dell’integrità e immodificabilità del documento informatico e l’identificabilità del suo autore. Da qui l’annullamento delle cartelle di pagamento notificate, in via telematica ma in semplice formato Pdf, alla società impugnante, nel corso del 2016.

Il documento sottoscritto digitalmente fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l’ha sottoscritta ai sensi dell’articolo 2702 c.c. In mancanza, la sua validità è liberamente valutabile dal giudice in base alle caratteristiche oggettive del documento stesso (articolo 20), come ha fatto la Ctp di Vicenza che, avvalendosi di tale facoltà, ha dichiarato l’invalidità della notifica e l’illegittimità delle cartelle. Nello stesso senso si stanno orientando altre commissioni (Ctp Liguria 415/2017, Ctp Campania 4124/2017 e Ctp Milano 3023/ 2017).

ctp-vicenza-19-settembre-2017-n-615

fonte: Il Sole 24 Ore

Va annullata la cartella di pagamento con motivazione “criptica”

Deve essere annullata la cartella di pagamento che riporta una causale incomprensibile quale, ad esempio, «Iva interessi». Tale indicazione, infatti, non può essere considerata una motivazione giuridica.

Lo ha deciso la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con sentenza depositata il 18 settembre 2017, n. 2688, con la quale i giudici hanno innanzitutto precisato che la cartella esattoriale, in quanto atto impositivo idoneo ad incidere sulla sfera patrimoniale del contribuente, deve essere adeguatamente motivata in ragione dei presupposti di diritto e di fatto della pretesa (articolo 7, L. 212/2000). L’ente impositore, con la motivazione dell’atto, deve mettere il contribuente in condizione di capire i motivi, i presupposti e le ragioni che giustificano il provvedimento, in modo da consentirgli di decidere se adeguarsi oppure opporsi.

ctr-puglia-18-settembre-2018-n-2688

fonte: Il Sole 24 Ore

Lite sulla notifica della cartella: l’onere della prova a carico dell’Agenzia delle Entrate

Nelle liti contro l’Agenzia delle Entrate nelle quali il contribuente eccepisce la notifica della cartella di pagamento, l’onere della prova spetta all’ufficio.   Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza 9 novembre 2016. n- 22729, che ha  precisato che, in tema di riscossione attraverso cartella di pagamento, è facoltà del contribuente scegliere se eccepire vizi di notifica o di merito della pretesa. In entrambi i casi, la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non all’agente della riscossione. Quest’ultimo, peraltro, anche ove fosse l’unico destinatario dell’impugnazione, dovrebbe chiamare in giudizio il titolare del credito poiché in caso contrario è tenuto a rispondere dell’esito della lite. Con riguardo all’onere probatorio, nella sentenza si afferma che l’ente creditore può chiamare in causa il concessionario affinché produca la documentazione probatoria necessaria, senza che ciò possa gravare sul contribuente.

Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22729

Fonte: Il Sole 24 ore

 

Sono invalide le notifiche effettuate direttamente da Equitalia

Solo gli ufficiali della riscossione, i messi notificatori, i messi comunali e le figure analoghe sono abilitati alla notifica diretta della cartella di pagamento a mezzo posta. Equitalia, pertanto, non può effettuare la notifica direttamente.

E’ quanto sostenuto dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza 12 ottobre 2015, n. 2005.

I giudici bolognesi, valorizzando le successive riformulazioni dell’articolo 26 comma 1 del Dpr 602/73, hanno sostenuto che solo nella vecchia formulazione l’invio diretto della cartella a mezzo raccomandata era prevista anche «da parte dell’esattore», ma che – a seguito dell’intervento normativo operato dell’articolo 12 del Dlgs 46/1999 – questo inciso è stato eliminato.

L’attuale formulazione della norma, secondo la Commissione, esclude ogni possibilità di notifica diretta da parte dell’agente della riscossione per il valore di atto sostanziale insito nella cartella.

La decisione della Commissione bolognese è in contrasto con l’orientamento risalente della Cassazione, che già con sentenza 6395/2014 (vedasi anche sentenza 23182 del 12 novembre 2015 e ordinanza 21558 del 22 ottobre 2015) ha affermato che in tema di riscossione delle imposte la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

CTR Emilia Romagna 12 ottobre 2015, n. 2005

 

Insanabilmente nulla la notifica non effettuata dal servizio postale nazionale

È insanabilmente nulla la cartella di pagamento emessa da Equitalia notificata con raccomandata a/r a mezzo di un’agenzia di privata di recapito.

Lo ha sancito al Commissione Tributaria Provinciale di Reggio emilia, che ha fatto proprio il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza 2922/15 secondo la quale il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento fa riferimento esclusivamente al servizio postale nazionale. E’ nulla, invece,  la notifica affidata ad un’agenzia privata di recapito.

Ctp Reggio Emilia 199.03.2015

Valida l’impugnazione della cartella notificata solo ad Equitalia

È valido il ricorso notificato solo ad Equitalia nel caso in cui venga impugnata una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato «36 bis». Sarà, poi, onere del concessionario chiamare in causa l’ente creditore se non vuole rispondere dell’esito sfavorevole del giudizio in quanto il giudice in questo caso non deve ordinare l’integrazione del contraddittorio.

ctp-catania-9959-16-2014