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L’accertamento induttivo, applicabile solo nei casi previsti dalla legge, non può prescindere dalla capacità contributiva

Il ricorso al metodo induttivo può essere applicato solo nel caso sia verificata l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza delle dichiarazioni rispetto ai dati emersi nelle verifiche. E’ quanto stabilito dalla CTP di Treviso che, accogliendo il ricorso del contribuente, ha affermato che i casi di accesso all’accertamento induttivo solo nei casi previsti dall’articolo 39 del dpr 600. L’applicazione del metodo induttivo, inoltre, non può ignorare i principi della capacità contributiva e deve in ogni caso tener presente la realtà propria del contribuente e la natura della sua realtà.

CTP Treviso, sentenza 23 dicembre 2015, n. 721

 

Nell’accertamento induttivo il campione scelto deve rappresentare la realtà del contribuente

L’accertamento induttivo non costituisce una sanzione impropria a carico del contribuente, ma deve essere indirizzato alla ricerca della sua capacità contributiva.

La determinazione del reddito in base ad un campione di contribuenti esercenti la stessa attività, deve indagare soggetti aventi caratteristiche analoghe al soggetto accertato: la considerazione di un universo troppo ampio non è garanzia di equità e può portare a risultati non rispecchianti la capacità contributiva.

CTR Veneto, sentenza 24 marzo 2015, n. 563/30/15