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D.L. Rilancio: superbonus del 110% per l’efficientamento energetico

ll decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020, art. 119) ha previsto un suberbonus pari al 110% per l’esecuzione di lavori di efficientamento energetico nel 2020.

Misura della detrazione

Detrazione al 110% per i lavori effettuati (fatturati) dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 e che prima della modifica usufruivano del 65% di detrazione

Ambito soggettivo

Riconoscimento della detrazione ai condomini, alle singole unità immobiliari nei condomini, alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di impresa o professioni (per gli edifici unifamiliari solo se abitazione principale), agli IACP, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa

Condizioni per usufruire del beneficio

a) Obbligo di effettuare almeno uno tra i tre seguenti interventi:

– l’isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio (“cappotto termico”);

– l’installazione di caldaie condominiali a pompe di calore o a condensazione (basso consumo);

– interventi sugli edifici unifamiliari, purché abitazione principale, per la sostituzione di impianti di climatizzazione esistenti con i impianti di riscaldamento (raffrescamento etc) anche abbinati ad impianti fotovoltaici.

b) Produzione, da parte dell’intervento, del miglioramento di due classi energetiche Ape (una se due non è possibile). E’ necessario produrre APE pre e post intervento;

c) Obbligo di asseverazione dei lavori da parte di un tecnico abilitato, con invio di copia dell’asseverazione all’ENEA (modalità da stabilire con DM Ministero Sviluppo economico).

Ambito oggettivo

Applicazione della detrazione del 110% ai seguenti costi:

a) lavoro trainante (obbligatorio)

b) montaggio di pannelli solari e montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari a condizione che l’energia non auto-consumata sia ceduta al GSE;

c) interventi previsti dal ecobonus (art. 14 del Dl 63/2003);

d) realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche;

e) spese di asseverazione e visto di conformità.

Tetto di spesa

a) 60.000 euro in caso di condomini, moltiplicato per il numero di unità abitative per l’isolamento termico

b) 30.000 euro per il numero delle unità immobiliari per le caldaie condominiali.

c) 30.000 euro per edificio unifamiliare per impianto di climatizzazione

d) 48.000 euro per impianti solari fotovoltaici e accumulatori di energia (cmq nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto e di 1.000 euro per ogni Kwh di capacità di accumulo).

Modalità di utilizzo del bonus

a) In dichiarazione in compensazione in 5 rate annuali;

b) Cessione della detrazione a una banca, a una assicurazione o a un altro intermediario finanziario (previo visto di conformità);

c) Cessione della detrazione al fornitore contro sconto in fattura (con possibilità per il fornitore di cederlo ad una banca o ad altri soggetti), previo visto di conformità.

Sanzioni

da 2.000 a 15.000 euro per ogni attestazione infedele.

TESTO DELL’ARTICOLO:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg

 

Indennità Covid-19 di 600 euro ai professionisti iscritti alle casse: requisiti e modalità

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 28 marzo 2020 ha esteso la ai professionisti iscritti alle casse previdenziali l’erogazione dell’indennità di 600 euro per fronteggiare la diminuzione del reddito conseguente alle misure connesse all”emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’indennità è riconosciuta, per il mese di marzo 2020, ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (Casse professionali) che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo al lordo dei canoni di locazione assoggettati a “cedolare secca” o al regime delle locazioni brevi:
  • non superiore a 35.000 euro, se l’attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • tra 35.000 euro e 50.000 euro per cessazione dell’attività (con chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020) o per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (a tal fine occorre una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019). Il reddito è determinato secondo il principio di cassa.
Il professionista/lavoratore autonomo deve essere in regola con gli obblighi contributivi relativi all’anno 2019.
Le domande vanno presentate dal 1° aprile al 30 aprile 2020 al rispettivo ente di previdenza di iscrizione secondo modalità e schemi predisposti dai singoli enti previdenziali.
Alla domanda va allegata (a pena di inammissibilità) una dichiarazione del lavoratore interessato (DPR 28 dicembre 2000, n. 445) con la quale, a seconda della fattispecie per la quale il bonus è richiesto, il professionista attesti:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
b) di non essere percettore dei bonus 600 euro previsti dal decreto Cura Italia, né del reddito di cittadinanza;
c) di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
d) di aver percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito non superiore agli importi stabiliti dal decreto;
e) di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33 per cento del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di essere nelle condizioni stabilite dal decreto;
Alla domanda va allegata la copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Gli enti di previdenza obbligatoria, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti, provvedono ad erogare l’indennità in base all’ordine cronologico delle domande presentate e accolte.
IL TESTO DEL DECRETO:

Bonus bebè per il 2017

È riconosciuto dal 2017 un premio alla nascita o adozione di un minore per un importo di  € 800.

Il bonus non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF ed è corrisposto, su richiesta della futura madre, dall’INPS in un’unica soluzione al compimento del settimo mese di gravidanza / atto dell’adozione.