Bonus facciate: il contribuente non è tenuto a documentare lo stato di avanzamento dei lavori
I soggetti che hanno sostenuto spese per gli interventi relativi al c.d. bonus facciate negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini dell’ottenimento della liquidazione, non sono tenuti a documentare lo stato di avanzamento lavori (posto che l’attestazione dei Sal costituisce mera facoltà e non obbligo), purché l’intervento a cui le spese si riferiscono sia almeno iniziato. Infatti, sebbene la novella nulla dica in merito alla documentazione che deve comprovare la fondatezza del preteso diritto, non possono essere erogati contributi, o concesse detrazioni o crediti di imposta in relazione a lavori mai svolti.
La Corte ha sancito che:
“(…) la liquidazione delle spese in base a stati di avanzamento lavori costituisce una mera facoltà e non un obbligo: è possibile rilasciare l’attestazione della congruità dei costi, necessaria per effettuare lo sconto in fattura, anche in assenza di un SAL o di una dichiarazione di fine lavori, purché l’intervento a cui le spese attestate si riferivano fosse almeno iniziato.
Nello specifico, l’art. 2-ter del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’art. 121, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto blocca crediti”), dispone che, al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all’art. 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, norme di interpretazione autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese con riferimento all’art. 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (rubricato “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” e avente ad oggetto, per quanto qui rileva, il “recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160“), il suddetto comma 1-bis, deve essere interpretato nel senso che, “per gli interventi diversi da quelli di cui all’articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo”.
Pertanto, i soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi in questione possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo o per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti. E non sussiste, dunque, più l’obbligo di procedere unicamente “in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”. Nulla però dice la Novella in merito alla documentazione che deve comprovare la fondatezza del preteso diritto, né tantomeno afferma che possono essere erogati contributi o concesse detrazioni o crediti di imposta in relazione a lavori mai svolti (e, giova ripetere, non è stata devoluta a questa Corte alcuna censura in merito all’inesistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della fattispecie dedotta, in particolare in merito alla mancata esecuzione delle opere)”.
Cass. Pen. sez. II, 6 ottobre 2022, n. 44647


