Impugnabile l’atto di annullamento parziale
Con sentenza 8 luglio 2015, n. 14243, la Corte di Cassazione ha stabilito che è impugnabile l’annullamento parziale, adottato in autotutela dall’Agenzia delle Entrate, di un provvedimento impositivo già divenuto definitivo.
Si tratta, secondo la Suprema Corte, di un atto contenente la manifestazione di una compiuta e definitiva pretesa tributaria, rispetto alla quale, pur se riduttivo dell’originaria pretesa, non può privarsi il contribuente della possibilità di difesa.