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Indagini bancarie: obbligatoria l’autorizzazione ma non la sua esibizione al contribuente

La legittimità delle indagini bancarie e delle correlate risultanze si rivela essere subordinata all’esistenza dell’autorizzazione ma non anche alla relazionata esibizione all’interessato, con la conseguenza che le eventuali illegittimità nell’ambito del procedimento amministrativo di accertamento risultano essere censurabili davanti al giudice tributario a condizione che, traducendosi in un concreto pregiudizio per il contribuente, vengano a inficiare il risultato finale del procedimento e, di conseguenza, dell’accertamento medesimo.

cassazione-9480-2018

 

 

fonte: Il Sole 24 Ore

 

Indagini bancarie valide anche senza rispetto delle norme procedimentali

I giudici di legittimità continuano a considerare validi gli accertamenti anche quando sono sono emessi al termine di un procedimento illegittimo.

Con sentenza 7584 depositata il 15 aprile la Suprema Corte ha ritenuto valido l’accertamento bancario con acquisizione di documenti non autorizzata dal Comandante regionale della GdF o dal direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso specifico i documenti erano stati prelevati nel corso di una verifica, durata peraltro oltre i trenta giorni previsti dallo Statuto del Contribuente.

Cassazione, Sentenza 15 aprile 2015, n. 7584