Atti della riscossione: competente il giudice della sede dell’esattoria
L’impugnazione contro l’atto della riscossione e il provvedimento presupposto viene decisa dal giudice della sede dell’esattoria e non dell’ente impositore.
Lo ha affermato la corte-di-cassazione-31-ottobre-2019-sentenza-28064.
La Cassazione ha rilevato che qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento facendo valere anche in via esclusiva vizi propri del ruolo non notificato precedentemente e quindi conosciuto solo tramite la cartella è competente la commissione tributaria rispetto alla sede dell’agente della riscossione, anche se non coincide con l’ufficio impositore che ha formato il ruolo. Occorre considerare in modo unitario i due atti (ruolo e cartella esattoriale) così escludendo il frazionamento delle controversie e la discrezionalità del ricorrente nella scelta del giudice competente.
La sentenza: corte-di-cassazione-31-ottobre-2019-sentenza-28064
Fonte: Il Quotidiano del Fisco