Omessa indicazione della clausola “non trasferibile” nell’assegno: sanzioni ridotte per assegni inferiori a 30.000 euro
Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a mille euro devono riportare – oltre alle indicazioni relative a data e luogo di emissione, importo e firma – anche l’indicazione del beneficiario e la clausola «non trasferibile». Lo prevede il comma 5 dell’articolo 49 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Proprio per questo, attualmente, le banche consegnano alla clientela assegni con tale dicitura prestampata.
Le sanzioni per l’omessa indicazione sono particolarmente gravose, specie se la violazione è commessa dopo il 4 luglio 2018. Prima di tale data, infatti, la sanzione applicabile variava tra l’1 ed il 40% dell’importo pagato con l’assegno. Poiché era ammessa l’oblazione mediante il pagamento di una somma in misura pari al doppio del minimo, l’emittente distratto poteva cavarsela con il versamento, entro sessanta giorni dalla contestazione, del 2% dell’importo dell’assegno emesso. La facoltà era esercitabile solo nei casi di infrazione inferiore ad Euro 250.000 da parte di soggetti che si siano avvalsi della medesima facoltà per un’analoga violazione.
L’approvazione del decreto legislativo 90/2017, in vigore dal 4 luglio 2018, ha comportato l’inasprimento delle sanzioni. L’articolo 63, comma 1, della norma sopra richiamata, prevede che sia applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro. Il costo dell’oblazione, pertanto, sale ad € 6.000.
Per ovviare alla sproporzione tra violazione e sanzione, il legislatore è intervenuto introducendo l’articolo 9 bis del Decreto Legge 119/2018, che prevede la riduzione delle sanzioni al 10% qualora gli assegni emessi siano inferiori a 30.000 euro. La riduzione è applicabile esclusivamente quando non si ravvisino circostanze che facciano ipotizzare un’operazione di riciclaggio, desumibile dalla natura dell’attività svolta e dalle dimensioni economiche dei soggetti coinvolti. E’ il caso di assegni emessi per pagamenti occasionali e documentati o per trasferimenti tra famigliari.
L’emittente distratto raggiunto da una contestazione di infrazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze dovrà fare una scelta “al buio”. Effettuare il versamento in oblazione del doppio del minimo della sanzione, pari al 20% dell’assegno emesso, oppure inviare deduzioni difensive, nella speranza di ottenere l’applicazione della sanzione minima da parte del Ministero, pari al 10% dell’assegno emesso.