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Ingegnere dipendente e lavoratore autonomo: escluso da Inarcassa, deve versare alla gestione separata Inps

Egregio dott. Dalle Carbonare, da sempre il mio reddito principale deriva  dal lavoro dipendente, ma svolgo anche attività di libero professionista con partita IVA. Nelle fatture emesse ho sempre inserito e versato il contributo integrativo ad Inarcassa, ma non ho mai versato contributi all’INPS. Quest’ultimo ente oggi mi richiede il versamento dei contributi alla gestione separata per l’anno 2010 e 2011, maggiorati di interessi e sanzioni. Mi viene riferito che la legislazione non è chiara e che comunque, pagando i contributi quale dipendente, un ulteriore versamento costituirebbe una duplicazione.

Buongiorno ingegnere, la questione che lei mi rappresenta è, ahimè, comune a molti suoi colleghi e, purtroppo, abbastanza chiara dal punto di vista normativo e regolamentare. Il suo è il caso dell’iscritto all’Ordine degli ingegneri detentore di posizione Iva che svolge anche attività di lavoro autonomo e, per tale motivo, iscritto alla gestione dipendenti dell’Inps. L’assoggettamento a tale forma di previdenza obbligatoria comporta l’esclusione dall’iscrizione a Inarcassa (art. 7.2 del regolamento), relativamente alla quale lei è tenuto a versare solo il contributo integrativo. La legge L. 335/95 (art. 2, c. 26) ha riformato il sistema pensionistico introducendo la c.d. Gestione Separata presso l’Inps, alla quale devono obbligatoriamente iscriversi le categorie di lavoratori che, fino all’entrata in vigore della norma (1 gennaio 1996), erano escluse da qualsiasi forma contributiva. A tale gestione devono iscriversi tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per le quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale e quelli che, pur avendo una cassa previdenziale, ne siano esclusi per regolamento. E’ proprio il caso degli ingegneri che, contemporaneamente all’attività professionale, svolgono anche attività di lavoro dipendente: esclusi da Inarcassa per regolamento, devono iscriversi e versare i contributi alla gestione separata dell’Inps. Se risponde al vero che lei verserà i contributi a due gestioni contributive differenti, non altrettanto corretta è l’affermazione che i contributi sono pagati due volte, poiché sul reddito professionale gravano solo i contributi da versare alla gestione separata.

Regime forfettario per i professionisti

La Legge di Stabilità per il 2016 introdotto importanti novità nel regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, allargando notevolmente la platea dei soggetti che potranno usufruire delle agevolazioni ivi previste.

Principali caratteristiche del regime

Le caratteristiche principali del regime forfettario sono:

Imposta sostitutiva. I contribuenti forfettari sono soggetti, al posto delle aliquote progressive Irpef, ad un’imposta sostitutiva nella misura del 15%. L’aliquota è ridotta al 5% nei primi 5 anni per chi inizia l’attività ed è in possesso dei requisiti di cui si dirà in seguito.

Forfettizzazione dei costi. Il regime prevede la forfettizzazione dei costi deducibili nell’anno, che sono determinati nella misura del 22% dei ricavi conseguiti, indipendentemente dai costi effettivamente sostenuti. Le fatture d’acquisto dovranno comunque essere conservate. Gli unici costi che saranno analiticamente deducibili sono i contributi versati nel periodo.

Esclusione dall’applicazione dell’IVA. I contribuenti che rientrano nel regime forfettario non addebitano l’IVA sulle prestazioni effettuate e, conseguentemente, non potranno dedursi l’IVA sugli acquisti effettuati.

Rettifica IVA detratta sugli acquisti di beni ammortizzabili. Il contribuente che abbia acquistato beni ammortizzabili nei 5 anni precedenti detraendosi l’IVA, dovrà effettuare una rettifica di tale detrazione. La rettifica si applica ai soli beni ancora a disposizione del contribuente e non si applica ai beni inferiori ad Euro 516,48. Esempio: se nel 2013 sono stati acquistati beni ammortizzabiliche hanno comportato una detrazione IVA di Euro 1.000,00, il periodo quinquennale di osservazione va dal 2013 al 2017. Poiché a fine 2015 mancano due anni allo scadere del quinquennio, si dovrà “rimborsare” IVA per Euro 400,00 (due quinti di Euro 1.000,00). Il “rimborso” avverrà con la liquidazione del mese di dicembre o del quarto trimestre 2015 per i contribuenti trimestrali.

Non assoggettamento a ritenuta d’acconto. I compensi percepiti non sono soggetti a ritenuta d’acconto: l’esenzione va indicata in fattura. Il contribuente forfettario, inoltre, non dovrà versare la ritenuta d’acconto sulle prestazioni pagate: in tal senso è importante informare i fornitori che abitualmente operano la ritenuta d’acconto di astenersi dal farlo. Copia della fattura dovrà essere recapitata allo studio, poiché dovremo indicare nella dichiarazione il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all’atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l’ammontare dei redditi stessi.

Esclusione dall’applicazione degli studi di settore e parametri. I soggetti che aderiscono al regime forfettario non sono assoggettati agli studi di settore e parametri.

Non applicazione delle deduzioni e detrazioni previste ai fini Irpef. Non sono applicabili ai contribuenti forfettari le deduzioni e le detrazioni (spese mediche, interessi su mutui prima casa, etc.) previste nella disciplina IRPEF.

Perdita dei requisiti. Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni previste per potervi accedere.

Opzione per il regime ordinario. I contribuenti che, nonostante il possesso dei requisiti per il regime forfettario, volessero applicare il regime ordinario, potranno manifestare l’opzione in tal senso, che ha valore triennale.

 

Condizioni per l’accesso al regime forfettario

I requisiti che i professionisti devono possedere per poter accedere al regime forfettario sono:

  •  aver conseguito nell’anno precedente compensi, ragguagliati all’anno, inferiori ad Euro 30.000;
  • aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, dipendente e collaboratori (anche a progetto) compresi gli utili da partecipazione e le spese per prestazioni di lavoro di cui all’articolo 60, Tuir;
  • non utilizzare beni strumentali, alla chiusura dell’esercizio, superiori a 20.000 euro (esclusa l’Iva in acquisto anche se non detratta). Restano in ogni caso esclusi dal calcolo i beni immateriali;
  •  non avvalersi di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • Non effettuare in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • Non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per un importo eccedente i 30.000 euro (l’importo diviene irrilevante nel caso di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro).

 

Condizioni per l’abbattimento dell’aliquota al 5%

Possono avvalersi dell’abbattimento al 5% dell’aliquota per i primi 5 anni di attività, i contribuenti che, avendo intrapreso una nuova attività, sono in possesso dei seguenti requisiti:

  • mancato esercizio, nei 3 anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • esercizio di attività che non costituisce mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio dell’arte o professione;
  • esercizio che non costituisce prosecuzione di un’attività esercitata da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi/compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti di ricavi/compensi previsti per il regime forfetario.

 

Esempio di fattura per iscritti ad una Cassa professionale

 

CONTRIBUENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

CLIENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

 

 FATTURA N.

DATA

 

 Prestazioni professionali ……………………

Onorario                                                        Euro 100,00

 Totale                                                              Euro 100,00

Cassa Previdenza ……… (4%)                      Euro     4,00

 

TOTALE FATTURA                                  Euro  104,00

 

 

 

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”

 

 

Esempio di fattura iscritti alla gestione separata INPS

 

CONTRIBUENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

CLIENTE

Via …….., Città….., C.F. …………….., P.I. …………

C

 FATTURA N.

DATA

 

 Prestazioni professionali ……………………

 

 

Onorario                                                        Euro 100,00

 TOTALE FATTURA                                 Euro 100,00

 

  

 

OPERAZIONE SENZA APPLICAZIONE DI IVA E RITENUTA D’ACCONTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMI 54-89, LEGGE N. 190/2014 – “REGIME FISCALE FORFETTARIO”

 

Lavoro autonomo occasionale

Treviso, 16 gennaio 2015
Oggetto: lavoro autonomo occasionale.
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Ho letto la Circolare del Centro Studi che mi trova pienamente d’accordo sulle conclusioni, anche se non pienamente sulla costruzione logico-giuridica, in quanto secondo me confonde in parecchi punti i concetti di “prestazione occasionale” e di “collaborazione occasionale”, a mio parere sostanzialmente diversi.
La Circolare citata, che non presenta contenuti innovativi, conclude che siano possibile per il professionista iscritto all’Ordine effettuare prestazioni professionali occasionali, a condizione che le stesse assumano carattere di eventualità, secondarietà ed episodicità. Sul punto concordo pienamente ed in tal senso ho sempre dato indicazione ai Vostri iscritti, sia con pareri verbali che scritti.
Più complesso, stante l’assenza di definizione normativa, è stabilire quando siano verificati i tre caratteri sopra descritti che determinano l’occasionalità della prestazione, relativamente ai quali, a mio parere, ci si deve appellare al buon senso.
Il contenuto della Circolare si riferisce alle prestazioni professionali occasionali e non allo svolgimento della libera professione in forma continuativa, con attribuzione della partita Iva, da parte di soggetti impegnati in lavoro dipendente di tipo privatistico. Relativamente a questi casi è mia opinione che la presenza di un lavoro dipendente non osti all’esercizio della professione: l’unico limite è il divieto di concorrenza che il professionista ha nei confronti della società che lo ha assunto.
Resto a disposizione per le ulteriori informazioni del caso e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Società tra professionisti e posizione contributiva

Treviso, 22 dicembre 2014

Oggetto: quesiti Ing. _______________.

Il Vostro iscritto pone diversi quesiti, tutti relativi alle conseguenze derivanti dalla costituzione di una società a responsabilità limitata, anche se non è specificato il tipo di società di cui trattasi. Dal tenore della comunicazione ho motivo di ritenere si tratti di una società di ingegneria.
In questo caso la società di ingegneria dovrebbe iscriversi ad Inarcassa, ma sarebbe tenuta a versare esclusivamente il contributo integrativo, determinato sulla base del fatturato. Tale contributo non fa maturare un diritto alla pensione per i soci.
La firma di progetti in qualità di amministratore non comporta, di per sé, alcuna conseguenza dal punto fiscale e contributivo. La carica assunta ha invece degli effetti se l’amministratore percepisce dei compensi per la carica assunta in capo alla società.
L’inquadramento del compenso percepito dipende dal possesso o meno di partita Iva da parte del vostro iscritto. Per il caso di possesso di partita Iva rinvio al mio parere espresso in data odierna.
Nel caso invece il Vostro iscritto non avesse una posizione fiscale personale, il reddito percepito sarebbe assimilato a quello di lavoro dipendente, e come tale sarebbe assoggettato all’iscrizione alla gestione separata dell’INPS.
Non sono in grado di rispondere ai quesiti n. 2 e n. 3, in quanto non rientranti tra le mie competenze.
Resto a disposizione per ulteriori confronti e, con l’occasione, porgo cordiali saluti.
Paolo Dalle Carbonare

Niente Irap per l’architetto senza autonoma organizzazione

L’architetto senza autonoma organizzazione non realizza il presupposto d’imposta Irap

 

Sentenza CTR Venezia 07.06.2012, n. 20

Ingegnere con minima strumentazione: l’Irap va rimborsata

Non realizza il requisito dell’autonoma organizzazione l’ingegnere che utilizza una strumentazione minima.

Sentenza CTP Treviso 18.04.2011, n. 34

Disegnatore nello studio altrui: non paga Irap

Il disegnatore con ufficio presso lo studio di un architetto non versa Irap.

Sentenza CTP Treviso 28.09.2010, n. 142

Niente Irap per l’architetto senza autonoma organizzazione

L’architetto con mezzi limitati realizza l’autonoma organizzazione richiesta quale presupposto per il versamento dell’Irap. Spetta il rimborso.

Sentenza CTP Treviso,, 21.09.2010

Rimborso Irap al professionista senza autonoma organizzazione

Non realizza il quid pluris organizzativo il professionista che impiega nella professione beni di modesta entità.

Sentenza CTP Treviso 23.06.2010, n. 63

Non paga Irap il professionista che impiega pochi strumenti

Non si realizza il presupposto dell’autonoma organizzazione per il professionista che impiega beni di modesta entità

 

Sentenza CTP Treviso 09.06.2010, n. 56