Articoli

Valido l’accertamento induttivo se la gestione è antieconomica

Sez. n. 7, sentenza n. 1466/2021 dell’1 dicembre 2021, Presidente Fadel Pierantonio, Relatore Minelli Giovanni.

La ricostruzione induttiva dei ricavi ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 è legittima in presenza di un significativo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli da attendersi in ragione delle caratteristiche dell’attività svolta, nonché dell’assoluta diseconomicità della gestione.

L’antieconomicità dell’attività non giustifica l’accertamento induttivo

L’inattendibilità della contabilità non può essere motivata soltanto attraverso l’assenza di economicità dell’attività d’impresa se non vengono considerati altri elementi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza depositata il 2 ottobre 2019 (corte-di-cassazione-sentenza-2-ottobre-2019-n-24536) con la quale è stato affermato che “l’inerenza all’attività dei costi sostenuti deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro dai riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo, anche se l’antieconomicità e l’incongruità della spesa possono essere indici rivelatori del difetto di inerenza”.

La sentenza: corte-di-cassazione-sentenza-2-ottobre-2019-n-24536