Dopo l’accesso è obbligatorio il verbale di chiusura delle operazioni
Dopo aver effettuato l’accesso, i verificatori devono obbligatoriamente emettere il verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l’invito al contraddittorio, ritenuti presupposti essenziali per assicurare la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.
Lo ha affermato la Suprema corte con sentenza 17 aprile 2015, n. 7843, riformando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto che il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni fosse necessario unicamente in presenza di verifica fiscale.
La Corte di Cassazione ha affermato che le norme in tema di accessi prevedono che «di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute», e che lo Statuto dei diritti del contribuente impone che dopo il rilascio del verbale di chiusura devono decorrere almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’accertamento.