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L’accertamento iniziato con il metodo analitico-induttivo non può continuare con il metodo analitico puro

Una volta che l’ufficio ha determinato i redditi su base analitico-induttiva, limitandosi alla una rettifica selettiva delle scritture contabili del contribuente, non è possibile il recupero con il metodo induttivo puro, facendo cioè valere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza 19 agosto 2015, n. 16979, che ha puntualizzato che nel caso la verifica sia iniziata con l’adozione del metodo analitico induttivo, l’Ufficio è tenuto solo a completare le lacune rilevate in contabilità, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi del reddito non dichiarati, tramite presunzioni che abbiano le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza. Non può, pertanto, prescindere dalle scritture contabili.

Nella ricostruzione induttiva dei ricavi il giudice deve tener conto delle ore non fatturabili dall’artigiano e di un ricarico adeguato al mercato

La CTP di Treviso ha rideterminato l’ammontare del reddito accertato all’artigiano in base al numero di ore lavorate ed al ricarico sui prodotti acquistati.

Il giudice ha ritenuto congrue 6 ore fatturabili al giorno ad un prezzo orario di Euro 23,00, ulteriormente ridotto del 10%. Il ricarico sui prodotti installati è stato rideterminato in misura del 15%.

CTP Treviso, sentenza 24 febbraio 2015, n. 193.8.15

 

Gravità, precisione e concordanza negli accertamenti analitico-induttivi

E’ indice di mancanza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza l’abbattimento della richiesta da parte dell’Agenzia delle entrate nel caso di accertamento analitico-induttivo basato sulla ricostruzione dei redditi in base alle ore lavorate.

 

Sentenza CTP Treviso 30.06.2010, n. 102