L’accertamento iniziato con il metodo analitico-induttivo non può continuare con il metodo analitico puro
Una volta che l’ufficio ha determinato i redditi su base analitico-induttiva, limitandosi alla una rettifica selettiva delle scritture contabili del contribuente, non è possibile il recupero con il metodo induttivo puro, facendo cioè valere presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Lo ha stabilito la Suprema Corte con sentenza 19 agosto 2015, n. 16979, che ha puntualizzato che nel caso la verifica sia iniziata con l’adozione del metodo analitico induttivo, l’Ufficio è tenuto solo a completare le lacune rilevate in contabilità, ai fini della dimostrazione dell’esistenza di componenti positivi del reddito non dichiarati, tramite presunzioni che abbiano le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza. Non può, pertanto, prescindere dalle scritture contabili.