Articoli

Al vaglio della Corte Costituzionale la legittimità della norma che tiene in vita le società estinte

La cancellazione della società dal Registro delle imprese comporta, ai sensi dell’articolo 2495 c.c., che “(…) Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (…)”. La cancellazione dal Registro delle imprese delle società determina, ipso facto, l’estinzione, indipendentemente dall’esistenza di creditori non soddisfatti o di rapporti giuridici non ancora definiti.

L’articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo 175/2014 ha tuttavia disposto che “Ai soli fini della validità  e  dell’efficacia  degli  atti  di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di  cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque  anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.

La norma, che introduce una deroga al principio esposto nel codice civile limitata all’ambito fiscale, presenta palesi profili di illegittimità costituzionale, sia con riferimento all’articolo 3 della Costituzione, sia per eccesso di delega.

Sotto il primo profilo è del tutto evidente che la scelta di differire l’efficacia dell’estinzione della società con  riguardo  ai  soli  rapporti  con l’Amministrazione  finanziaria,  facendo  rivivere   per   un   così rilevante lasso di tempo un soggetto ormai  estinto,  si  risolve  in un’ingiustificata  disparità  di  trattamento  rispetto  agli  altri creditori sociali, per i quali l’estinzione di una società  coincide con  la  sua  cancellazione  dal  registro  delle  imprese.

Per quanto riguarda il secondo profilo di illegittimità, è evidente l’eccesso  di  delega  in  cui  è incorso il legislatore delegato.  Invero  l’art.  7  della  legge  di delegazione n. 23 del  2014,  espressamente  richiamato  dal  decreto legislativo  n.  175/2014  fa  riferimento  “alla   revisione   degli adempimenti, con particolare riferimento a  quelli  superflui  o  che diano luogo, in tutto o in parte, a duplicazioni anche in riferimento alla struttura delle  addizionali  regionali  e  comunali,  ovvero  a quelli  che  risultino  di  scarsa  utilità  per   l’amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di  accertamento  o comunque non conformi al principio di proporzionalità”.  Orbene,  la scelta  di  rendere  inefficace  nei  confronti  dell’amministrazione finanziaria l’intervenuta estinzione di  un  soggetto  giuridico  non può farsi rientrare tra le misure finalizzate all’eliminazione degli adempimenti superflui o di  scarsa  utilità,  mirando  piuttosto  ad ampliare il raggio di  azione  dell’amministrazione  finanziaria.  E’ significativo, peraltro, che nella relazione illustrativa al  decreto legislativo n. 175/2014  si  affermi  espressamente  che  l’obiettivo della norma è quello di evitare che le azioni di recupero  poste  in essere dagli enti creditori possano essere vanificate dall’estinzione della società.

La questione di legittimità costituzionale, per come sopra rappresentata, è stata già sollevata avanti al Giudice delle leggi (dalla Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, con Ordinanza n. 142 del 13 marzo 2019), avanti la quale è tuttora pendente.