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Riduzione del canone: la prova può essere fornita anche se l’accordo non è registrato

L’accordo di riduzione del canone può essere provato in qualsiasi modo, non solo con la registrazione dell’atto. E’ quanto ha stabilito la CTP di Treviso con sentenza 145/2020, accogliendo il ricorso dello studio avverso l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima aveva disconosciuto gli effetti della riduzione, ritenendo che la tempestiva registrazione dell’atto fosse l’unico modo di fornire prova dell’avvenuta riduzione.

I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso, ritenendo provata la riduzione con l’esibizione delle scritture contabili del conduttore e la documentazione bancaria attestante i canoni versati.

La sentenza:

ctp-treviso-sentenza12-11-2020-n-145