Manovra di fine anno: accollo dei debiti fiscali
Viene regolamentata la disciplina prevista dall’articolo 8, comma 2, L. 212/2000 consistente nell’accollo del debito di imposta altrui. In particolare è previsto che chiunque si accolli il debito d’imposta altrui, deve procede al relativo pagamento secondo le modalità ordinariamente previste, con la precisazione che non è ammesso l’utilizzo in compensazione di crediti propri dell’accollante.
Nel caso in cui non siano rispettate tali regole, i versamenti non si considerano eseguiti, con conseguente applicazione delle sanzioni ex articolo 13, D.Lgs. 471/1997.
Gli atti di recupero delle sanzioni, dell’imposta non versata e dei relativi interessi sono da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la delega di pagamento. L’accollante è coobbligato in solido per l’imposta e gli interessi.
Con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate saranno adottate le modalità attuative.