Contraddittorio obbligatorio per l’accertamento catastale
L’articolo 6-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), frutto della riforma tributaria, prevede l’attivazione del contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti tributari autonomamente impugnabili, fatta eccezione per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni.
Anche gli accertamenti catastali emessi a seguito di procedura Docfa di denuncia, dichiarazione e variazione devono essere preceduti dalla notifica preventiva dello schema di atto. La dichiarazione Docfa, infatti, non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma è una mera dichiarazione di scienza e di giudizio che costituisce l’atto iniziale di un procedimento amministrativo per la classificazione degli immobili e la determinazione delle rendite.



