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E’ illegittimo l’accertamento catastale basato su non meglio determinati “immobili similari”

La mancata specifica indicazione degli immobili similari e dei prontuari di settore su cui risulta fondato l’accertamento catastale non può consentire al contribuente alcuna difesa in ordine alla affermata similarietà degli immobili paragonati. In tal modo viene confiscato il diritto di difesa del contribuente. Con questa motivazione la ctp-venezia-sentenza-31-gennaio-2020-n-161 ha ritenuto illegittimo un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate  aveva riattribuita la rendita di un albergo.

La sentenza: ctp-venezia-sentenza-31-gennaio-2020-n-161

La revisione delle rendite catastali deve essere dettagliatamente motivata

La revisione delle rendite catastali  effettuata sulla base dell’articolo 1, comma 335 della legge 311/2004 (che consente ai Comuni di chieder all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ubicate in microzone comunali dove il rapporto tra valore medio di mercato e corrispondente valore medio catastale ai fini Imu presente sul territorio comunale si discosti «significativamente») deve essere seguita con la massima esattezza. In tal senso non sono ammesse revisioni massive.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 22671 depositata il giorno 11 settembre 2019, che ha precisato che in tali casi occorre specificare quali dati siano stati usati per determinare «il valore medio di mercato» della microzona, usando i prezzi delle compravendite e, se sono impiegati altri fattori («urbanistici, ambientali o simili»), se ne deve provare «la sussistenza e l’efficacia». Inoltre, il calcolo del valore catastale medio va fatto «sulla base dei valori medi delle singole unità» e non «dei valori medi delle singole microzone».

Fonte: Il quotidiano del Diritto, 12 settembre 2019

LA SENTENZA: cassazione-11-settembre-2019-n-22671