Articoli

Accertamento “a tavolino”: secondo la Corte di Cassazione non necessita il contraddittorio preventivo

La Corte di Cassazione ritorna sulla questione del contraddittorio preventivo per le verifiche “a tavolino”, ovvero effettuate presso la sede dell’Agenzia delle Entrate. Lo fa ribadendo l’inesistenza dell’obbligo per l’accertamento da “vecchio” redditometro.

La Suprema Corte motiva la decisione con l’assenza di una norma che preveda tale obbligo, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015) con la quale è stato affermato che non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge ovvero sia stato eseguito un accesso presso la sede del contribuente. Si tratterebbe, secondo le Sezioni Unite, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi “armonizzati”.

cassazione-20-nvoembre-2017-n-27422

fonte: Il Sole 24 Ore

Le SS.UU. invertono la rotta: non è obbligatorio il contraddittorio

L’attesa sentenza delle Sezioni Unite sull’obbligo del contraddittorio negli accertamenti fatti a tavolino determina un brusco dietro-front: a distanza di poco più di un anno dalla sentenza 19667/2014, con la quale i giudici di legittimità avevano riconosciuto che il contraddittorio endoprocedimentale era un principio immanente del nostro ordinamento,  i giudici hanno invertito la rotta. con la sentenza 8 dicembre 2015, n. 24823, la Suprema Corte ha sostenuto che il principio del contraddittorio, in quanto di derivazione comunitaria, è applicabile solo ai tributi «armonizzati». Inoltre, anche per tali tributi, sarà necessario che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi.

I giudici hanno affermato che la garanzia di cui all’articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente, secondo il quale l’accertamento non può essere emesso prima che siano decorsi 60 giorni dalla consegna del Pvc, è riferita solo alle ipotesi di provvedimenti conseguenti a verifiche eseguite presso la sede del contribuente. Tale interpretazione deriverebbe dal fatto che attraverso l’accesso vi è l’intromissione dell’amministrazione dei luoghi di pertinenza del contribuente alla ricerca di elementi valutativi a lui sfavorevoli. Il contraddittorio rappresenta così la tutela per chiarire gli elementi acquisiti presso i locali.

Cassazione SS.UU, sentenza 8 dicembre 2015, n. 24823