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Quid iuris per la decadenza dal potere di emissione e notifica degli avvisi di accertamento 2015?
/in Giurisprudenza tributaria, Notifiche/da adminLa determinazione del termine di decadenza per l’emissione e la notifica degli avvisi di accertamento relativi all’anno 2015 è complicata dalla sopravvenienza, alle norme disposizioni ordinarie previste dall’articolo 43 del Dpr 600/1973 e dall’articolo 5-ter del del D.Lgs 218/97, della norma emergenziale contenuta nell’articolo 157 del D.L. 34/2020.
La prima disposizione prevede che gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Per l’anno 2015 il termine di decadenza sarebbe, pertanto, spirato il 31 dicembre 2020. Tale scadenza avrebbe potuto, tuttavia, essere prorogata ai sensi dell’articolo 5, comma 3 bis, del D.Lgs. 218/1997, il quale che prevede che, nel caso di notifica dell’invito a comparire, qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo sia automaticamente prorogato di centoventi giorni. Le due disposizioni sopra richiamate, tuttavia, pare non possano trovare applicazione, stante quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 157 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “Decreto rilancio”), norma speciale che ha previsto che gli atti per quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 fossero emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza. La disposizione speciale prevede, pertanto, un termine di decadenza per l’emissione dell’atto (31 dicembre 2020) ed uno per la notifica (tra il 1 marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022).
L’interpretazione letterale delle disposizioni annotate, evidenzia un apparente conflitto di norme per quanto riguarda la notifica degli atti (normativa generale dell’articolo 43 del D.P.R. 600/73, prorogabile in caso di invito al contraddittorio ex art. 5 del D.Lgs. 218/97 e disciplina speciale del “Decreto rilancio”), mentre l’unico termine certo riguarda l’emissione, previsto solo dalla disposizione emergenziale del D.L. 34/2020.
L’evidente antinomia tra le norme che regolano la notifica degli atti va risolta ricorrendo ai principi generali, che prevedono che la norma eccezionale prevalga sulla norma ordinaria: sarà, pertanto, sempre applicabile il D.L. 34/2020, poiché speciale rispetto alle regole ordinarie dell’articolo 43 del D.P.R. 600 e dell’articolo 5 del D.Lgs 218/97.
Al medesimo risultato si giunge applicando i principi generali sull’interpretazione della norma, ed in particolare ricercando la volontà del legislatore. Il D. L. 34/2020 è norma eccezionale emanata con l’intento di non gravare sulla situazione delle imprese, già critica a causa dell’epidemia Covid-19, con la notifica di avvisi di accertamento. E’ chiaro che il legislatore ha ritenuto che nessun avviso di accertamento dovesse turbare la precaria situazione economica delle imprese, almeno fino al 28 febbraio 2021. E’ intuitivo, pertanto, anche il motivo che giustifica il prevalere della norma emergenziale sulle norme ordinarie. La spiegazione appare ancor più evidente adottando la reductio ad absurdum. Assumendo che potesse applicarsi al caso in esame la disposizione ordinaria dell’articolo 5 del D.Lgs. 218/97, sarebbe consentito all’Agenzia delle Entrate ritardare l’invio di un invito al contraddittorio agli ultimi 90 giorni del 2020 al fine di scardinare la volontà del legislatore di lasciare indenni da notifiche le imprese sino al 28 febbraio 2020. Il che, oltre ad essere contrario alla volontà del legislatore, costituirebbe una palese violazione del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione imponendo, per quanto riguarda gli accertamenti dell’anno 2015, un’illegittima disparità di trattamento tra imprese.
I termini previsti dal “Decreto rilancio” dovrebbero, pertanto, trovare applicazione sia per l’identificazione del termine decadenziale per l’emissione dell’avviso di accertamento, sia per stabilire il termine entro il quale l’atto avrebbe dovuto essere notificato.
Da tali principi deriverebbe che gli avvisi di accertamento per l’anno 2015 avrebbero dovuto improrogabilmente essere emessi entro il 31 dicembre 2020, termine perentorio previsto dall’articolo 157, comma 1, del D.L. 34/2020. La notifica dell’atto, invece, non avrebbe potuto essere effettuata prima del 1 marzo 2021.
Nullo l’avviso di accertamento con delega di firma “in bianco”
/in Accertamento, Firma dell'accertamento, Giurisprudenza tributaria/da adminLa Commissione Tributaria Regionale della Campania ha sentenziato la nullità di un avviso di accertamento firmato da funzionario munito di delega troppo generica. Secondo la Commissione sarebbe illegittima la delega rilasciata “in bianco”, cioé senza l’indicazione nominativa del soggetto che può sottoscrivere gli atti e priva di una benché minima motivazione. La CTR campana ha precisato che, in forza dell’articolo 42 del Dpr 600/73, è illegittimo l’avviso di accertamento sottoscritto da un funzionario non delegato nominativamente, anche alla luce di quanto ribadito più volte dalla Corte suprema, secondo cui è nulla la delega di firma in bianco poiché non consente al contribuente di verificare agevolmente la legittimità dei poteri. Secondo tale orientamento di legittimità, infatti, la delega è nulla quando fatta a un soggetto “incerto”, dal momento che i capi uffici o i capi team potrebbero cambiare nel tempo e non essere gli stessi al momento della sottoscrizione del provvedimento.
LA SENTENZA PER ESTESO:
Accertamento “a tavolino”: secondo la Corte di Cassazione non necessita il contraddittorio preventivo
/in Accertamento, Giurisprudenza tributaria, Redditometro, Senza categoria/da adminLa Corte di Cassazione ritorna sulla questione del contraddittorio preventivo per le verifiche “a tavolino”, ovvero effettuate presso la sede dell’Agenzia delle Entrate. Lo fa ribadendo l’inesistenza dell’obbligo per l’accertamento da “vecchio” redditometro.
La Suprema Corte motiva la decisione con l’assenza di una norma che preveda tale obbligo, richiamando la pronuncia a Sezioni Unite (sentenza n. 24823/2015) con la quale è stato affermato che non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge ovvero sia stato eseguito un accesso presso la sede del contribuente. Si tratterebbe, secondo le Sezioni Unite, di un principio di derivazione comunitaria e pertanto applicabile solo ai tributi “armonizzati”.
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fonte: Il Sole 24 Ore
Il Pvc va notificato a tutti i soci di società di persone
/in Accertamento, Contraddittorio endoprocedimentale, Giurisprudenza tributaria, Notifiche, Processo verbale di constatazione/da adminLe risultanze della verifica fiscale nei confronti di una società di persone, per poter essere usate per la formazione degli accertamenti nei confronti dei soci, devono essere portate a loro conoscenza con la preventiva notifica del Pvc perché lo Statuto del contribuente – anche se non ha rango superiore alla legge ordinaria – esprime principi immanenti dell’ordinamento. La mancata osservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto per le memorie difensive comporta poi l’invalidità del procedimento. Infine, non può esserci alcuna sanatoria se il Pvc viene allegato al solo accertamento del socio.
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fonte: Il Sole 24 Ore
Disconoscimento della detrazione sulle ristrutturazioni possibile solo nell’anno di sostenimento
/in 730, Accertamento, Agevolazioni, Dichiarazione dei redditi, Dichiarazioni, Immobiliare, IRPEF, News fiscali/da adminLa contestazione della legittimità della detrazione sulle ristrutturazioni deve avvenire con riferimento al periodo di imposta in cui i costi sono stati sostenuti. Il disconoscimento dei benefici, infatti, deve avvenire con riferimento ai presupposti che hanno determinato il diritto alla detrazione e ciò anche quando la stessa viene frazionata in più anni.
Lo ha stabilito la CTP di Reggio Emilia con sentenza depositata il 15 maggio 2017, n. 128 (presidente e relatore Montanari), che ha stabilito che, in mancanza di un accertamento nell’anno di sostenimento delle spese è legittima la detrazione dei decimi negli esercizi successivi, essendo precluso un accertamento effettuato sugli anni successivi
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fonte: Il Sole 24 Ore, 23 maggio 2017
Al Fisco un anno in più per gli accertamenti, eliminato il raddoppio dei termini in caso di violazioni penali
/in Accertamento, Legge di stabilità 2016, News fiscali, Raddoppio dei termini/da adminA decorrere dal periodo di imposta 2016 (Unico 2017), l’Agenzia delle Entrate potrà notificare gli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno (oggi è il quarto) successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero se omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno (oggi è il quindo) successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare.
Con la medesima decorrenza non sarà più in vigore la norma che prevede il raddoppio dei termini per l’accertamento nei casi di violazioni che comportano l’obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal Decreto Legislativo n. 74/2000.
Lo svolgimento di attività da parte di una società estinta non può essere desunto dall’operatività negli anni precedenti
/in Accertamento, Giurisprudenza tributaria, Sentenze dello studio/da Paolo Dalle CarbonareL’Agenzia sostiene che la società sia stata operativa nell’anno 2008 basando la propria affermazione sul rinvenimento di documenti contabili relativi alle annualità 2006,2007,2009: la circostanza non consente di affermare che anche nel corso del 2008 la società sia stata operativa
Dopo l’accesso è obbligatorio il verbale di chiusura delle operazioni
/in Accertamento, Accessi, ispezioni e verifiche, Giurisprudenza tributaria, Processo verbale di constatazione/da Paolo Dalle CarbonareDopo aver effettuato l’accesso, i verificatori devono obbligatoriamente emettere il verbale di chiusura delle operazioni di verifica e l’invito al contraddittorio, ritenuti presupposti essenziali per assicurare la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento.
Lo ha affermato la Suprema corte con sentenza 17 aprile 2015, n. 7843, riformando la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva ritenuto che il rilascio del verbale di chiusura delle operazioni fosse necessario unicamente in presenza di verifica fiscale.
La Corte di Cassazione ha affermato che le norme in tema di accessi prevedono che «di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute», e che lo Statuto dei diritti del contribuente impone che dopo il rilascio del verbale di chiusura devono decorrere almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’accertamento.
La motivazione dell’avviso di accertamento deve tener conto delle eccezioni del contribuente
/in Accertamento, Contraddittorio endoprocedimentale, Giurisprudenza tributaria/da Paolo Dalle CarbonareLa Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità degli avvisi di accertamento basati su parametri o studi di settore, quando l’Ente impositore non tiene conto delle eccezioni sollevate dal contribuente in fase di contraddittorio endoprocedimentale.
La Corte ha giustificato la propria posizione riaffermando che i metodi accertativi standardizzati rappresentano presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza deve essere provata.
Ancora una volta, quindi, è stata ribadita la centralità del contraddittorio tra le parti da effettuarsi prima dell’atto di accertamento.
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