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L’accertamento induttivo, applicabile solo nei casi previsti dalla legge, non può prescindere dalla capacità contributiva

Il ricorso al metodo induttivo può essere applicato solo nel caso sia verificata l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza delle dichiarazioni rispetto ai dati emersi nelle verifiche. E’ quanto stabilito dalla CTP di Treviso che, accogliendo il ricorso del contribuente, ha affermato che i casi di accesso all’accertamento induttivo solo nei casi previsti dall’articolo 39 del dpr 600. L’applicazione del metodo induttivo, inoltre, non può ignorare i principi della capacità contributiva e deve in ogni caso tener presente la realtà propria del contribuente e la natura della sua realtà.

CTP Treviso, sentenza 23 dicembre 2015, n. 721