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Depenalizzazione retroattiva dell’abuso di diritto

Con sentenza 7 ottobre 2015, n. 40272 la Corte di Cassazione ha stabilito che “le contestazioni fondate sull’elusione fiscale e sull’abuso del diritto non danno mai luogo a violazioni penali tributarie”.

L’esclusione della rilevanza (e sanzionabilità) penale non esclude altri strumenti sanzionatori, sotto forma di sanzioni amministrative, ove ne esistano i presupposti.

La contestazione dell’abuso di diritto deve spiegarne gli elementi costitutivi

L’Agenzia delle Entrate, al fine di contestare validamente l’esercizio da parte del contribuente dell’abuso di abuso di diritto, deve dare indicazione analitica degli elementi che lo determinano. In particolare devono essere specificati il vantaggio fiscale conseguito dal contribuente, quale sia la norma violata, in che modo possa essere integrata la mancanza delle valide ragioni economiche e l’artificiosità della costruzione giuridica nel conseguimento del vantaggio fiscale “indebito”.

L’importante arresto è contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione 18 settembre 2015, n. 18353.

Non si abusa del diritto se i risultati dell’operazione non possono essere raggiunti altrimenti

Se supportata da valide ragioni economiche, l’operazione di conferimento dell’azienda in una nuova società, con successiva cessione di quote, non determina abuso di diritto.

Lo ha stabilito la Commissione Tributaria della Lombardia, stabilendo che gli istituti della cessione d’azienda e della cessione di quote comportano effetti tutt’affatto diversi. E’ onere dell’Ufficio individuare uno strumento giuridico alternativo in grado di raggiungere gli stessi obiettivi economici prodotti dall’operazione contestata.

Ctr Lombardia sentenza 10 febbraio 2015 n. 390