Depenalizzazione retroattiva dell’abuso di diritto
Con sentenza 7 ottobre 2015, n. 40272 la Corte di Cassazione ha stabilito che “le contestazioni fondate sull’elusione fiscale e sull’abuso del diritto non danno mai luogo a violazioni penali tributarie”.
L’esclusione della rilevanza (e sanzionabilità) penale non esclude altri strumenti sanzionatori, sotto forma di sanzioni amministrative, ove ne esistano i presupposti.