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E’ nullo il disconoscimento di costi del professionista che si avvale di collaboratori

Non può essere disconosciuta una parte dei costi di studio al professionista che impiega un collaboratore con partita IVA. Lo ha finalmente sancito la Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, invertendo un pericoloso precedente aperto dalla sentenza della Corte di Cassazione, n. 16035/2015, con la quale si è affermato che il titolare dello studio che impieghi collaboratori e praticanti non si può dedurre l’intero ammontare delle spese di studio. La sentenza della Suprema Corte, rimasta fortunatamente isolata, basandosi sulle circolari dell’Agenzia delle Entrate (sic!)  aveva ritenuto che i costi dello studio avrebbero essere dedotti in parti uguali dal dominus, dal collaboratore e dal praticante.

La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso (ctp-treviso-sentenza-355-del-9-novembre-2021), ha condiviso i motivi del ricorso, con il quale si era precisato che altra cosa sono dei professionisti che operano negli studi professionali con attività autonoma al fine di dividere i costi, altra cosa è il professionista che, per lo svolgimento dell’attività nei confronti della propria clientela, impiega collaboratori e praticanti.

ctp-treviso-sentenza-355-del-9-novembre-2021