Sono esenti IVA le prestazioni del massaggiatore diplomato (C.T.R. Veneto, 05/05/2022, n. 607)
La Commissione Tributaria regionale si è espressa in merito all’assoggettabilità al regime di esenzione IVA delle prestazioni rese da massofisioterapisti abilitati alla professione a seguito di un corso triennale previsto dalla Legge 403/1971, iscritti all’elenco speciale a esaurimento dei massofisioterapisti di cui all’art. 5 del decreto 9 agosto 2019.
Il Collegio (Presidente Napolitano, relatore Mercurio, giudice Villacara) ha stabilito che “Sul punto sembra ineccepibile il convincimento del Collegio di Belluno, che ha inquadrato l’attività professionale richiamata con la L. n. 145 del 2018, il cui portato legislativo, con l’istituzione dell’apposito albo speciale, ha superato le “irragionevoli distinzioni tra i massofisioterapisti ante e post 1999 sanando con effetto retroattivo una situazione di disparità di figure professionali che erogano le stesse identiche prestazioni”, sancendo “incontrovertibilmente che quella del massofisioterapista è una professione sanitaria, senza distinzione alcuna tra chi ha conseguito il titolo prima del 1999 e chi lo ha conseguito dopo”. Dunque, statuendo che quel che rileva in materia di esenzione IVA è “la natura delle prestazioni svolte”. Le prescrizioni normative venivano confermate dal D.M. 9 agosto 2019 per le professioni sanitarie che istituiva gli elenchi speciali. Sul punto si è pronunciato anche il Tar Lazio, che ha ribadito ulteriormente che “anche dopo l’entrata in vigore della L. n. 145 del 2018 l’attività svolta dai Massofisioterapisti, iscritti all’elenco speciale ad esaurimento, è annoverabile nell’ambito delle professioni sanitarie riabilitative e non degli operatori di interesse sanitario.” (ex multis TAR Lazio, SEZIONE Terza Quater, 08/06/2021, n. 6805)”.



