Soglia di punibilità del delitto di indebita compensazione

Ai fini dell’integrazione del delitto di indebita compensazione, di cui all’art. 10 quaater, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il superamento della soglia di punibilità, fissata per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, si individua avendo riguardo al totale delle compensazioni effettuate con crediti inesistenti nel singolo anno, indipendentemente dall’annualità cui si riferiscono i debiti fiscali, o comunque compensabili, non pagati.

Cass. Pen. sez. III, 19 aprile 2024, n. 30092